Art. 78. Abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano
1. Il Comune di Calcinaia è dotato di specifico "Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano", esclusivamente riferito agli insediamenti ricadenti nel territorio del Comune di Calcinaia, le cui indicazioni cartografiche, esemplificazioni e disposizioni sono da ritenersi contenuto integrativo a carattere prescrittivo del PO e delle presenti Norme. Tale piano fornisce indicazioni tecniche e direttive di orientamento operativo ed attuativo aventi i contenuti di cui all’art. 95 comma 6 della LR 65/2014.
2. Il Comune, con apposito atto, integra eventualmente il suddetto "Piano - Programma", individuando i principali interventi ed opere finalizzati a garantire un’adeguata accessibilità delle attrezzature e strutture pubbliche e di uso pubblico, degli spazi comuni di interesse collettivo o generale e delle principali infrastrutture per la mobilità.
3. Il piano - programma di cui al precedente comma 2, previa ricognizione delle attività e degli interventi contenuti in altri strumenti di programmazione comunale aventi attinenza con le problematiche di accessibilità, è corredato (in continuità di contenuti e metodologia con quello vigente):
- - della ricognizione degli immobili e degli spazi di proprietà del comune, sulla base di quanto in via preliminare indicato ed individuato dal Quadro conoscitivo (QC) del PO;
- - dalla verifica puntuale delle condizioni di accessibilità dei suddetti immobili e spazi, con la conseguente identificazioni di eventuali condizioni e fattori di criticità o ridotta accessibilità, da considerarsi anche in relazione alle attività e alle funzioni che vengono in essi erogate;
- - dall’indicazione sommaria degli interventi, delle misure e delle opere che si ritengono necessari ed adeguati ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e per la contestuale mitigazione delle criticità individuata;
- - dalla definizione di un ordine di priorità nella esecuzione dei suddetti interventi, misure ed opere tenendo conto delle disponibilità di bilancio comunali e del programma delle opere pubbliche.
4. Le attività di monitoraggio del PO di cui all’art. 68 delle presenti Norme, danno conto dello stato di attuazione del piano - programma di cui ai precedenti commi, individuando le indicazioni per il suo aggiornamento e la sua integrazione.
5. Gli strumenti attutivi (PA, PUC e PdC) delle previsioni del PO concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo V delle presenti Norme, sono tenuti ad assicurare la riduzione o la mitigazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla LR 47/1991 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), tenendo a riferimento, secondo il criterio dell’analogia, delle indicazioni contenute nel piano - programma di cui ai precedenti commi. Nei casi di funzioni pubbliche o di uso pubblico gli interventi di qualsiasi natura devono assicurare la realizzazione di elementi, opere, manufatti e strutture, ovvero l’installazione di ascensori e piattaforme all’interno di fabbricati, nonché la formazione di itinerari con superfici complanari e orizzontali, opportunamente raccordate (rampe, scale mobili, ecc.), idonee a garantire l’accessibilità agli edifici e agli spazi aperti.