Art. 75. Sistema Informativo Geografico (SIG) e monitoraggio della pianificazione comunale

1. Il PO sulla base del "Sistema Informativo Geografico" (SIG) appositamente allestito in coerenza e secondo standard compatibili con quello regionale, in forma complementare e ad integrazione delle attività di monitoraggio del PSI svolta dall’Unione Comuni della Valdera, è soggetto ad attività di monitoraggio svolte dall’Ufficio competente che ne informa la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale, con cadenza almeno biennale.

2. Le attività di monitoraggio del PO, secondo quanto indicato nel RA di VAS, di cui all’art. 72 delle presenti Norme, assicurano in particolare, anche in applicazione di quanto disposto dall’art. 29 della LR 10/2010 e smi:

- il controllo degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PO, al fine di individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive;

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dal PSI vigente, al fine di individuare le eventuali disfunzionalità e carenze della relativa disciplina e di adottare le opportune politiche correttive.

3. Alla scadenza di validità delle previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" del PO, di cui al precedente Titolo V, il comune redige una apposita relazione sull’effettiva attuazione delle previsioni (bilancio del dimensionamento effettivamente attuato) in esso contenute e più in generale sullo stato di attuazione e gestione della complessiva disciplina dello stesso PO. In questa sede sono anche verificati gli obiettivi di soddisfacimento degli Standard Urbanistici indicati dal PSI vigente, anche ai fini di apportare gli eventuali correttivi e le integrazioni nell’ambito della revisione quinquennale delle previsioni di PO.