Art. 74. Ricognizione dei Beni paesaggistici e culturali e compatibilità paesaggistica
1. Il PO prende atto e fa propria la ricognizione delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del Piano di Indirizzo territoriale regionale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico (PPR) vigente con specifico riferimento ai "Beni Paesaggistici" formalmente riconosciuti a tal fine contenuta nell’elaborato "QC.6 Ricognizione vincoli ambientali e paesaggistici sovraordinati" (10k) dello stesso PO, assicurandone a tal fine il rispetto, secondo quanto disposto nel successivo comma 2.
2. La suddetta cartografia reca inoltre con valore ricognitivo ma non esaustivo i beni architettonici ricompresi quali beni culturali, cose immobili e mobili di cui alla Parte II del Codice dei Beni culturali e il paesaggio (D.Lgs 42/2004, art.li 10 e 11), ivi compresi quelli che (ancorché non identificati nelle cartografie del PO) siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale cui all’art. 12 dello stesso codice.
3. Le previsioni e la disciplina del PO si applicano comunque nel prioritario rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d’uso contenute nella specifica "Disciplina dei beni paesaggistici" (allegato 8b) del Piano di Indirizzo territoriale regionale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico (PPR) vigente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 19 dello stesso PIT con valenza di PPR.
4. Le suddette prescrizioni si integrano con le "Eventuali ulteriori misure definite nell’ambito della Conferenza di Copianificazione e/o Paesaggistica" di dettaglio, definite per la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo V delle presenti Norme, nelle singole schede – norma di cui all’elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma".