Art. 73. Fattibilità idrogeologica e sismica. Rinvio alle indagini e relative prescrizioni

1. Il PO è corredato del "Quadro geologico- tecnico" (QG), ovvero delle Indagini di fattibilità idraulica, geologica e sismica, redatte ai sensi dell’art. 104 della LR 65/2014, secondo le direttive del relativo Regolamento di cui alla DPGR 5R/2020, in conformità, oltre che al PS vigente, alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione settoriale sovraordinati quali il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI frane) per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica", la "Variante generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume Arno al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale", la LR n. 41/2018 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua".

2. Le suddette indagini recano la valutazione delle classi di fattibilità relative alle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia individuate dal PO, effettuate sulla base delle disposizioni dettate dal Regolamento di cui ala DPGR n° 5R/2020, in coerenza con le leggi ed i piani sovraordinati elencati al precedente comma 1.

3. Gli strumenti attuativi del PO comunque denominati, le opere e gli interventi edilizi ed urbanistici concernenti i titoli abilitativi, comunque denominati, previsti dal PO, sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e limitazioni riferite alle diverse condizioni di fattibilità (sismica, geomorfologica ed idraulica) così come individuate ed indicate nell’elaborato denominato "QG.0 Relazione illustrativa e di fattibilità geologico - tecnica" e più in dettaglio per la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo V delle presenti Norme, nelle singole schede – norma di cui all’elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma".