Art. 71. Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione modale (SV - SF)

1. Definizione. Comprende le aree finalizzate alla conferma, mediante la necessaria puntualizzazione nella scala del PO, delle specifiche localizzazioni di corridoi di salvaguardia e fasce di tutela assoluta concernenti la "Razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità" del PSI. In particolare il PO, al fine di perseguire obiettivi ed attuare le direttive concernenti la disciplina contenuta nell’apposito "Atlante" dello stesso PSI individua le seguenti "Zone":

  • - Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione viaria (SV);
  • - Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione ferroviaria (Sf).

2. Disposizioni generali. Il PO dettaglia i suddetti ambiti e tracciati, in specifiche indicazioni cartografiche, corrispondenti a "corridoi di salvaguardia", distinte con apposita simbologia e campitura grafica nelle cartografie del quadro progettuale, tenendo conto dei contenuti che corredano il Quadro propositivo (QP) del PSI e/o dello stato di avanzamento dei livelli di progettazione attualmente predisposti. In questo quadro, sulla base degli accordi e delle previsioni di programmazione definiti con gli altri soggetti interessati, la Provincia, e comuni limitrofi, sono individuati dal PO i seguenti "corridoio di salvaguardia concernenti la programmazione viaria":

  • - per l’attraversamento di Fornacette, alternativo alla S.S. 67 Tosco Romagnola: dalla rotonda (di progetto) in prossimità del cimitero di Fornacette (con ponte sul canale Emissario) proseguendo lungo il corso del fosso nuova Lucaia, fino all’intersezione con la via Maremmana (al confine con Pontedera) in fregio alle attività produttive esistenti;
  • - per l’attraversamento di Sardina, alternativo alla S.P. 439 Sarzanese – Valdera (nuova Sarzanese Valdera): dalla Rotonda in loc. Montecchio all’intersezione con la via del Marrucco (al confine con Vicopisano);
  • - per l’attraversamento dell’Oltrarno, alternativo alla Strada comunale Giovanni XXIII: dal ponte di via Giovanni XXIII fino alla rotonda (di progetto) di intersezione con la via Case Bianche.

È altresì individuato dal PO il "corridoio di salvaguardia concernenti la programmazione ferroviaria", in particolare riferimento all’adeguamento e al miglioramento prestazionale della linea Firenze – Pisa, per il quale devono essere in via prioritaria considerate le previsioni di fermata metropolitana di cui all’art. 60 delle presenti Norme.

I "corridoi di salvaguardia" rappresentano gli ambiti territoriali entro i quali predisporre ed approvare, mediante le procedure dell’Accordo di Programma e/o dell’Accordo di pianificazione, progetti di opera pubblica, finalizzati alla realizzazione di "Opere di urbanizzazione primaria".

3. Categorie di intervento. Fino all’approvazione degli Accordi di Programma e/o degli Accordi di pianificazione di cui al precedente comma 2, il PO definisce le seguenti prescrizioni volte a limitare la trasformabilità dei suoli e la realizzazione degli interventi urbanistico – edilizi ammessi dalle disposizioni normative definite per le singole "Zone" dal PO di cui all’art. 11 delle presenti Norme. In particolare all’interno dei suddetti "corridoi di salvaguardia" non sono ammesse le seguenti categorie di intervento:

  • - la "nuova edificazione" (Ne);
  • - la "ristrutturazione urbanistica" (Ru);
  • - la "sostituzione edilizia" con incremento volumetrico (Se).
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2).

All’interno dei "corridoi di salvaguardia" la realizzazione di "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola" in territorio rurale, di cui all’art. 25 delle presenti Norme, qualora ammessa dal PO per le singole "Zone", di cui al Titolo III delle presenti Norme, è subordinata all’approvazione di un "titolo abilitativo" convenzionato, nell’ambito del quale – attraverso la convenzione - è garantita la demolizione di manufatti, edifici ed opere realizzati qualora essi vengano interessati dai progetti concernenti la nuova viabilità e senza alcun onere a carico del Comune o di altri Enti locali e soggetti pubblici. A tal fine la convenzione è corredata di eventuali idonee garanzie in relazione agli interventi da realizzare.

4. Ulteriori indicazioni e misure. Gli Accordi di Programma e/o gli Accordi di pianificazione di cui al precedente comma 2 e i corrispondenti progetti di opera pubblica sono tenuti a definire adeguate misure di mitigazione e compensazione (anche finalizzati ad incrementare la dotazioni di standard e spazi pubblici di servizio o correlati alle infrastrutture da progettare), da realizzarsi in "Zone" anche esterne alle aree eventualmente oggetto di progettazione, ritenute comunque necessarie a garantire elevati livelli di compatibilità ambientale e il corretto inserimento paesaggistico delle nuove infrastrutture in relazione ai territori e/o agli insediamenti interessati.