Art. 69. Aree degradate, dequalificate e/o inutilizzate di riqualificazione urbana (Ur)

1. Definizione. Comprendono tessuti edificati con funzioni non compatibili con il contesto urbano entro cui risultano inseriti, spazi aperti abbandonati e degradati, nonché contesti urbani caratterizzati da fenomeni di abbandono, degrado fisico, igienico - sanitario, tipologico e funzionale, posti esclusivamente all'interno del "Territorio urbanizzato" del PSI, individuati dal PO al fine di perseguire obiettivi ed attuare direttive concernenti la disciplina delle "UTOE del territorio urbanizzato di Calcinaia" dello stesso PSI e finalizzata a definire le modalità di rigenerazione e rifunzionalizzazione dei tessuti edificati degradati, dequalificati e/o inutilizzati.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto indicato al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di "Progetti Unitari Convenzionati" (PUC), di cui all'art. 6 delle presenti Norme, ovvero di "Permessi di Costruire" (PdC) convenzionati, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, ai sensi dell'art. 29 della Disciplina di piano del PS e dell'art. 10 delle presenti Norme, alla eventuale contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonchè all'esecuzione di specifiche misure di " Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative per la formazione dei PA, o dei PUC, ovvero dei PdC convenzionati, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate la realizzazione e cessione di spazi, interventi ed opere, secondo quanto indicato all'art. 10 delle presenti Norme. In particolare nelle "schede norma" sono riportate e individuate:

  1. a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento ambientale e paesaggistico;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO;
    • - Riferimenti catastali.
  2. b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  3. c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  4. d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  5. e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Misure di corretto inserimento o di mitigazione degli effetti paesaggistici;
    • - Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS
    • - Ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.
  6. f) Prescrizioni e condizioni di fattibilità geologico - tecnica, comprendente:
    • - Classi di "Pericolosità" in relazione alle indagini del nuovo PS (ai sensi della DPGR 5R/2020);
    • - Interferenze con il "Reticolo - sistema idraulico regionale";
    • - Condizioni di fattibilità (idraulica, geologica e sismica);
    • - Schema di massima degli interventi di messa in sicurezza idraulica o geologica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di Quadro propositivo (QP) del PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "Schede - norma", prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma, prevalgono questi ultimi. È comunque fatto salvo, in fase di formazione degli strumenti attuativi, quanto disposto all'art. 64 comma 7 delle presenti Norme.

4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 58 comma 6, l'"Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano prescrittive e vincolanti ai fini della formazione dei PUC, ovvero dei PdC convenzionati. Per ogni singola "Zona", negli elaborati di Quadro propositivo (QP) così come nelle specifiche Schede - norma di cui all'elaborato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma", il PO indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio del PO", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PUC, ovvero del PdC convenzionati, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici con particolare riferimento a:

  1. d) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (Sf) di progetto;
  2. e) Le eventuali Superfici destinate a spazi pubblici di progetto da realizzare e cedere gratuitamente al Comune.

Sono comunque ammesse le deroghe adeguatamente giustificate di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati), secondo quanto a tal fine disposto all'art. 11 delle presenti Norme

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede norma" di cui al richiamato elaborato "QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma".

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PA e dei PUC, ovvero dei PdC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione e la cessione degli spazi pubblici. In mancanza di attuazione delle previsioni della scheda norma, fermo restando quanto disposto all'art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria", senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 82 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto.

Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei "PUC", ovvero dei "PdC" convenzionati, per gli edifici ed i manufatti realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei "PA", nei "PUC" e nei "PdC" convenzionati.