Art. 67. Lotti interclusi di completamento degli insediamenti (Lb)
1. Definizione. Comprendono le "Zone" aventi le caratteristiche di lotti liberi inedificati dotati delle opere di urbanizzazione primaria e delle principali reti e dotazioni territoriali, posti esclusivamente all’interno del "Territorio urbanizzato" del PSI e appositamente individuati dal PO al fine di perseguire obiettivi ed attuare disposizioni normative concernenti la disciplina delle "UTOE del territorio urbanizzato di Calcinaia" dello stesso PSI.
2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi di "nuova edificazione", destinati al completamento dei tessuti urbani consolidati, da realizzarsi mediante "Permessi di Costruire" (PdC), sulla base delle specifiche disposizioni e prescrizioni di seguito indicate.
3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alla specifica "Appendice". Per ogni singola "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante l’apposita tabella, di cui all’appendice "B" alle presenti norme, specifiche disposizioni attuative e disciplina in particolare:
- - La Superficie fondiaria (Sf) del lotto libero destinato alla trasformazione;
- - La Superficie edificabile (Se) massima realizzabile con l’intervento di nuova edificazione;
- - L’Altezza Massima (H - mt) degli edifici realizzabile con l’intervento di nuova edificazione;
- - Il numero massimo delle Unità Immobiliari (UI) realizzabili con l’intervento di nuova edificazione;
- - Le categorie funzionale ammesse, di cui al Titolo I Capo IV delle presenti Norme.
Per queste "Zone" devono comunque essere rispettati i seguenti parametri urbanistici:
- - Distanze minime dai confini del singolo lotto urbanistico di riferimento non inferiori a mt. 5;
- - Indice di copertura non superiore al 35%;
- - Superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie territoriale.
Resta inoltre l’obbligo del rispetto delle prescrizioni di fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica delle singole previsioni e relativi interventi definita in dettaglio nell’elaborato denominato QG.0 Relazione illustrativa e di fattibilità geologico-tecnica, di cui all’art. 2 e 73 delle presenti Norme.
4. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi 2 e 3 è da intendersi vincolante per la formazione dei PdC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti. In mancanza di attuazione delle previsioni, fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria", senza cambio di destinazione d’uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell’art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all’art. 82 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto.
Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei "PdC" per gli edifici ed i manufatti realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).
Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d’uso rimangono vincolati a quanto indicato nei "PdC".