Art. 66. Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti convenzionati non decaduti (SA*)
1. Piani attuativi convenzionati e non decaduti. Il PO conferma e mantiene l'efficacia dei "Piani attuativi" (PA) comunque denominati e dei "Progetti Unitari Convenzionati" (PUC) non decaduti in forza e fino alla scadenza delle relative convenzioni o atti d'obbligo stipulati, come individuati con apposita simbologia, campitura grafica e codice alfanumerico negli elaborati di Quadro propositivo (QP) del PO. Nell'arco di validità stabilito dalle relative convenzioni, sono confermate le previsioni, la disciplina e gli allegati grafici e cartografici di tali piani attuativi. In particolare:
- - SA.1 (ex PA 2.1 del RU - di cui alla DCC N. 74 del 05/11/2002);
- - SA.2 (ex PA 4.1 del RU - di cui alla DCC N. 31 del 04/04/2006);
- - SA.3 (ex PA 4.2 del RU - di cui alla DCC N. 77 del 28/09/2010);
- - SA.4 (ex PA 5.2 del RU - di cui alla DCC N. 77 del 14/10/2008);
- - SA.5 (ex PA 5.9 del RU - di cui alla DCC N. 81 del 27/10/2009);
- - SA.6 (ex PA.a del RU - di cui alla DCC N. 3 del 27/02/2007);
- - SA.7 (ex PA 5.1 del RU - di cui alla DCC N. 11 del 25/03/2003);
- - SA.8 (ex PA 5.3 del RU - PEEP di iniziativa pubblica);
- - SA.9 (ex PDR del RU - di cui alla DCC N. 26 del 0804/2019);
- - SA.10 (ex BC 1.1 del RU -di cui alla DCC N. 25 del 29/07/2016);
- - SA.11 (ex BC 4.4 del RU -di cui alla DCC N. 51 del 30/07/2018);
- - SA.12 (ex CR 2.1 del RU - di cui alla DCC N. 14 del 25/02/2019 e CC N. 59 del 05/06/2020);
- - SA.13 (ex CR 5.1 del RU - di cui alla DCC N. 105 del 29/12/2020);
- - SA.14 (ex CR 5.3 del RU - di cui alla DCC N. 39 del 27/07/2021);
- - SA.15 (ex CP 1.2 - secondo quanto indicato dall'apposito Accordo procedimentale);
- - SA.16 (ex RR 2.3 del RU - di cui alla DCC N. 25 del 08/04/2019).
Per la sola previsione SA.15 il PO individua inoltre, nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) le previsioni urbanistiche e le localizzazioni o determinazioni progettuali, anche eventualmente esterne al perimetro del piano attuativo, necessarie all'attuazione dell'Accordo procedimentale stipulato (ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990) in data 13.07.2023 tra comune e soggetti aventi titolarità all'attuazione degli interventi.
2. Ulteriori strumenti attuativi recepiti dal PO. Sono fatte salve inoltre le previsioni dei "Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo e ambientale" (PAPMAA), approvati e non ancora decaduti, unitamente ai relativi allegati grafici e cartografici.
3. Disciplina transitoria e di decadenza. Per i diversi atti di governo del territorio, di cui ai precedenti commi 1 e 2, confermati dal PO, restano valide le definizioni urbanistiche ed edilizie contenute nel previgente RU, come eventualmente meglio specificate nel REU vigente alla data di approvazione dei relativi atti.
Sono ammesse varianti ai "PA", ai "PUC" e ai "PAPMAA" fatti salvi dal PO, purché conformi alla disciplina del PSI e nel rispetto, in particolare, delle disposizioni concernenti le "Dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni" (art. 67 della Disciplina di piano del PSI) e gli "Standard Urbanistici, Servizi e dotazioni territoriali" (art. 68 della Disciplina di piano del PSI).
Alla scadenza di efficacia degli atti disciplinati ed indicati nel presente articolo è fatto salvo quando disciplinato all'art. 110 commi 3 e 4 della LR 65/2014 e, in caso di complessiva e sostanziale decadenza ovvero di impossibilità applicative e attuative delle disposizioni precedentemente richiamate, si applicano in via precauzionale le disposizioni relative alle aree non pianificate di cui all'art. 82 delle presenti Norme.
Successivamente alla attuazione anche parziale dei "PA", dei "PUC" e dei PAPMAA" e a seguito della decadenza di cui al precedente comma 1, per gli edifici ed i manufatti realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - "restauro e risanamento conservativo" (Rs)
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).
Per i soli edifici a destinazione industriale - artigianale sono inoltre ammesse, ai soli fini di garantire lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive esistenti ed già insediate e qualora gli immobili mantengano per almeno 10 anni la destinazione esistente - definita dallo strumento attuativo comunque denominato di cui al comma 1 - mediante apposito atto d'obbligo, le "addizioni volumetriche" (Ad), mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa di superficie edificata (Se) non superiore al 30% di quella esistente per ogni singola UI.
4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari e Disciplina delle funzioni. Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei PA, nei PUC e nei "PAPMAA", ovvero a quanto indicato nei conseguenti titoli abilitativi rilasciati.