Art. 64. Definizione tematica, articolazione e "Zone" delle nuove previsioni urbanistiche
1. La "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", ai sensi dall’art. 95 commi 3 e 8 della LR 65/2014, costituisce disciplina del PO destinata perseguire gli obiettivi generali e le strategie comuni concernenti il livello macro delle diverse "UTOE", nonché gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni della complessiva Strategia di sviluppo sostenibile del PSI, in specifico riferimento alle disposizioni concernenti le UTOE del Comune d Calcinaia. La disciplina si integra inoltre con le "Previsioni di trasformazione esterne al territorio urbanizzato" comportanti impegno di suolo non edificato, già contenute nell’apposito "Atlante" PSI, che la Conferenza di copianificazione di cui all’art. 25 della LR 65/2014 ha ritenuto conformi alla disciplina del PIT/PPR, di cui all’art. 65 delle presenti Norme.
2. La disciplina è definita secondo un’azione programmata delle previsioni che tiene conto dell’arco temporale di validità del PO per il quale è definito il corrispondente "Quadro previsionale strategico quinquennale" nel rispetto delle "Dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni" definite per le UTOE del Comune di Calcinaia dal PSI.
3. Tenendo a riferimento gli esiti del Quadro valutativo (QV) e del Quadro geologico - tecnico (QG) di cui al precedente art. 3, gli obiettivi di avvio del procedimento di formazione del PO e i contributi conseguenti l’avviso pubblico di cui all’art. 95 comma 8 della LR 65/2104 e dell’art. 13 del Regolamento di cui alla DPGR n. 32R/2017, il PO individua con apposite simbologie grafiche e codici univoci alfanumerici le seguenti "Zone":
Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti attuativi convenzionati non decaduti (SA*)
Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio urbanizzato (L- U)
- - Lotti interclusi di completamento degli insediamenti (Lb)
- - Aree di nuovo impianto e compensazione urbanistica (Uc)
- - Aree degradate, dequalificate e/o inutilizzate di rigenerazione e riqualificazione urbana (Ur)
Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità del territorio rurale (T)
- - Nuove aree di trasformazione e valorizzazione territoriale (Tc)
Previsioni di integrazione dei servizi e delle dotazioni territoriali (S) in territorio rurale
- - Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione viaria (SV)
- - Ambiti e tracciati di salvaguardia per la programmazione ferroviaria (SF)
4. La "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" è finalizzata alla riqualificazione insediativa e territoriale, al recupero ambientale e paesaggistico, al potenziamento della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche, allo sviluppo delle attività produttive, all’adeguamento e all’integrazione delle dotazioni territoriali ed infrastrutturali, al miglioramento e all’incremento dell’offerta abitativa privata e sociale e di lavoro. A tal fine alle "Zone" precedentemente indicate si applicano espressamente le prescrizioni di cui all’art. 10 delle presenti Norme (Disciplina delle trasformazioni. Standard urbanistici e ulteriori misure) volte ad assicurare, nell’ambito del procedimento di attuazione delle previsioni di questo stesso Titolo V, la realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonchè l’esecuzione di specifiche misure di "Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti paesaggistici".
5. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6 in termini di tolleranze nell’indicazione delle superfici di riferimento per l’attuazione delle previsioni del PO, i Piani attuativi (PA), i Progetti Unitari convenzionati (PUC) o i Permessi a costruire (PdC) convenzionati devono essere estesi all’intera "Zona" indicata nelle cartografie di Quadro propositivo del PO e più in dettaglio nelle singole "Schede - norma" di cui all’elaborato QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma, facenti parte integrante e sostanziale delle presenti Norme.
6. Nell’ambito dell’attuazione delle previsioni individuate dal PO nella presente "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", nei casi in cui le misurazioni reali effettuate a scala di maggiore dettaglio delle "superfici territoriali" si rivelassero diverse da quelle indicate nelle "Schede - norma", di cui all’elaborato QP.3a Disciplina delle trasformazioni. Schede – Norma, è ammesso l’adeguamento della Superficie territoriale (St) alle misurazioni reali determinate dal rilievo diretto delle "Zone" interessate e la conseguente modifica delle altre superfici di riferimento ("Superficie fondiaria (Sf) privata destinata alle trasformazioni" e "Superficie minima di spazi pubblici da cedere gratuitamente al comune"), tanto più quanto in meno, in maniera proporzionale a quanto indicato nelle singole schede – norma. Resta fermo il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" e le altre indicazioni prescrittive della scheda – norma che devono comunque essere rispettate.
7. La disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni ed in particolare le diposizioni di cui ai successivi Capo II, III e IV del presente Titolo VI, si applica fermo restando il rispetto:
- - delle prescrizioni e condizioni riferite alle diverse classi di fattibilità (idraulica, sismica, geomorfologica ed), di cui all’art. 69 delle presenti Norme, così come definite relative indagini ed in particolare nell’elaborato denominato "QG.1 Relazione di fattibilità" ed ulteriormente specificate, per ogni singola previsione, nella corrispondente scheda - norma;
- - delle prescrizioni e condizioni definite nell’ambito del procedimento di VAS (comprendente anche la verifica di compatibilità acustica) di cui all’art. 68 delle presenti Norme, così come definite ed individuate nell’elaborato denominato "QV.1 Rapporto Ambientale di VAS (di cui all’art. 24 della stessa LR 10/2010)" ed ulteriormente specificate, per ogni singola previsione nella corrispondente scheda – norma;
- - delle prescrizioni e prescrizioni d’uso concernenti la "Disciplina dei Beni paesaggistici del PIT/PPR", di cui all’art. 74 delle presenti Norme, così come definite per ogni singola categoria di bene paesaggistico all’allegato 8b dello stesso PIT/PPR ed ulteriormente specificate, per ogni singola previsione nella corrispondente scheda – norma.