Art. 60. Rete ferroviaria esistente (M4) e ambiti per la fermata metropolitana
1. Definizione. Comprendono gli immobili e le aree qualificate dal PSI nell’ambito della rete infrastrutturale e della mobilità corrispondenti, in particolare, alla "Rete ferroviaria". Il PO, oltre alle linea ferroviari Firenze-Pisa, riconosce con specifica simbologia grafica le "Zone" destinate ad aree, immobili e spazi funzionali, ovvero pertinenziali ed accessori alla rete ferroviaria, comprensive delle relative dotazioni infrastrutturali, dei tronchetti ferroviari e degli altri elementi pertinenziali o funzionali.
2. Categorie di intervento e disposizioni generali. Gli interventi ammissibili in queste zone, anche di trasformazione e nuova edificazione, sono disciplinati dalle norme nazionali, regionali e dagli specifici strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalle vigenti leggi, dalle intese o accordi tra i soggetti competenti nella gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie ed i soggetti competenti in materia di governo del territorio. Interventi ed opere devono comunque essere riferiti ad esigenze di adeguamento, miglioramento ed integrazione funzionale e prestazionale della rete ferroviaria e delle complementari attività e funzioni necessarie alla qualificazione del trasporto ferroviario.
3. Categorie di intervento. Indicazioni di dettaglio. Il PO nell’ambito delle "Zone" destinate alla "rete ferroviaria", in coerenza con le previsioni del PSI, individua le aree destinate allo sviluppo di progetti finalizzati alla localizzazione e realizzazione della "fermata ferroviaria (di tipo necessariamente metropolitano)" da ubicarsi in Frazione Fornacette lungo la linea Firenze-Pisa. Si tratta in particolare degli spazi entro cui elaborare il progetto di opera pubblica con il quale saranno stabilite le caratteristiche (prestazionali, tecniche, funzionali e architettoniche) delle piattaforme e dei marciapiedi di fermata (in entrambe le direzioni), degli elementi e dei manufatti di protezione e sosta temporanea (pensiline, tettoie, ecc.), degli eventuali volumi tecnici di servizio alla fermata, nonché le relative strutture leggere di supporto e assistenza ai passeggeri, da porre in stretta relazione funzionale con gli attraversamenti pedonali e ciclabili (sottopasso - sovrappasso) esistenti e di nuova realizzazione, con i parcheggi e le aree di sosta (esistenti e di progetto) localizzati in stretta relazione funzionale con la ferrovia nei due sensi di marcia. A tal fine sono ammessi interventi di "nuova edificazione" per l’adeguamento e l’integrazione della rete infrastrutturale nel suo complesso, ovvero finalizzati all’incremento delle modalità di trasporto passeggeri, con particolare riferimento alla previsione di fermata ferroviaria precedentemente indicata.
4. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il PO individua nell’elaborato denominato QC.7 "Ricognizione vincoli igienico – sanitari e ambientali" (Quadrante settentrionale e Quadrante meridionale), in scala 1:5.000, di cui di cui al precedente art. 3 comma 3, a fini esclusivamente ricognitivi, le fasce di rispetto ferroviario calcolate in base alla vigente legislazione nazionale e regionale, per le quali si applicano i limiti ed i vincoli all’edificabilità e alla trasformazione di cui al DPR n. 753/1980.
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) Direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) di Servizio.