Art. 55. Orti urbani pubblici e di uso pubblico (F5)

1. Definizione. Comprendono aree verdi e spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, indipendentemente ricadenti all’interno del territorio urbanizzato o del territorio rurale del PSI, appositamente destinati all’agricoltura part time, per autoconsumo e amatoriale, ovvero alla gestione comunale, associativa, cooperativa, consortile o per iniziative sociali, culturali, di didattica ambientale, generalmente utilizzati o da utilizzare per usi esclusivamente agricoli, ovvero orticoli, vivaistici o comunque connessi alle funzioni pertinenziali a quelle pubbliche e di servizio, ovvero – tramite specifiche modalità convenzionali - accessorie di quelle residenziali. Qualora di esclusivo uso pubblico sono da considerarsi aree a "Standard urbanistici" assimilabili a quelle di cui all’art. 51 delle presenti Norme, ovvero per finalità sociali strettamente relazionate a politiche di pubblica utilità, di cui all’art. 54 delle presenti Norme.

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Per queste aree, strettamente collegate all’insediamento urbano di cui costituiscono elemento complementare e di qualificazione ambientale, il PO prevede il mantenimento delle attività agricole, il loro riuso ai fini pubblici e sociali, il mantenimento delle risorse ambientali residuali come elementi di contenimento dell’urbanizzazione. In questo quadro è ammessa la realizzazione di appropriati "progetti unitari" di iniziativa pubblica redatti dal Comune, ovvero di iniziativa privata da convenzionare con il Comune, estesi all’intera "Zona" che costituisce pertanto "lotto urbanistico di riferimento", mediante i quali sono stabiliti:

  • - le modalità e l’articolazione spaziale della parcellizzazione fondiaria delle aree e di conseguente assegnazione all’uso agricolo;
  • - le caratteristiche funzionali e prestazionali delle eventuali infrastrutture per l’accessibilità e dei percorsi a mobilità lenta di servizio alle aree;
  • - le caratteristiche delle eventuali opere di urbanizzazione primaria e le dotazioni di servizi territoriali (acqua, energia elettrica, ecc.);
  • - la consistenza e la dislocazione degli spazi per la sosta e il parcheggio da porre in stretta relazione con i percorsi a mobilità lenta;
  • - le caratteristiche tipologiche, funzionali e prestazionali dei "manufatti precari" o degli "annessi agricoli" di servizio consortili, eventualmente realizzabili a servizio delle aree;
  • - gli interventi di ambientazione e qualificazione ambientale, con particolare riferimento agli elementi di margine da corredare di filari di alberi ad alto fusto.

3. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub categorie funzionali e.b) di servizio ed in particolare e.b 7 e e.b 6 e ad esse assimilabili;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

4. Ulteriori prescrizioni e condizioni. In attesa dei "progetti unitari" di cui al precedente comma, per gli eventuali edifici o manufatti esistenti e legittimati da titolo abilitativo sono ammessi gli interventi di cui all’art. 51 delle presenti Norme.