Art. 46. Insediamenti produttivi consolidati con funzioni miste e flessibili (DF)

1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI come "Tessuti a proliferazione produttiva lineare" (TPS1) e "Tessuti a piattaforme produttive e commerciali" (TPS2), dei morfotipi delle urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva del PIT/PPR, a diversificata e plurale articolazione funzionale. Si tratta in particolare delle aree edificate con funzioni miste (artigianali, industriali, commerciali, direzionali e commerciali all’ingrosso), poste lungo la strada statale Tosco – Romagnola a Fornacette e lungo la strada regionale Sarzanese Valdera a Sardina. Il PO persegue la semplificazione dei processi di rifunzionalizzazione e, più in generale, per la riqualificazione urbanistica e funzionale delle aree e degli spazi), in modo da assicurare la proficua continuità all’uso produttivo delle strutture e dei manufatti, eliminando i fenomeni di abbandono e di degrado socio-economico.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all’art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all’attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all’interno della sagoma dell’edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se), o in alternativa della Superficie coperta (Sc), non superiore al 20% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti);
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l’addizione volumetrica di cui al precedente punto (20% di Superficie edificabile - Se). In questo caso l’altezza massima non potrà essere superiore a mt. 10,00;
  • - la "ristrutturazione urbanistica" (Ru), nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:
  • - Indice di edificabilità fondiaria massimo (If) = 1,2 mq/mq;
  • - Altezza massima = 10,0 mt. escluso i volumi tecnici;
  • - Numero massimo piani fuori terra: 2; sono ammessi 3 piani per le sole parti destinate a servizi e spazi di pertinenza dell’edificio produttivo.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza. Sono altresì ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), di cui all’Appendice "A" alle presenti Norme, ovvero secondo quanto disposto dal REU.

Gli interventi di "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico e di "ristrutturazione urbanistica" sono ammissibili esclusivamente qualora interessino l’intero "lotto urbanistico di riferimento" e tramite l’approvazione di un Permesso di costruire (PdC) convenzionato mediante il quale sono stabilite le modalità di sistemazione ambientale e paesaggistica degli spazi aperti pertinenziali dell’insediamento e la realizzazione di interventi di qualificazione energetica degli edifici, assicurando l’applicazione delle direttive di cui all’art. 77 delle presenti Norme, nonché il rispetto degli standard urbanistici secondo quanto disposto all’art. 9 delle presenti Norme.

Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" (Ip), di cui all’Appendice "A" alle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal PO la realizzazione d’infrastrutture e d’impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all’art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel REU o nel relativo Allegato A, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all’adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche", nella "sostituzione edilizia" e nella "ristrutturazione urbanistica l’indice di copertura (Ic) non può superare il 50% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento. L’altezza degli edifici realizzati mediante le categorie di intervento precedentemente elencate non può essere superiore a mt. 10,50. In alternativa è ammessa un’altezza non superiore a quella massima dell’edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l’aumento delle UI residenziali eventualmente esistenti non è ammesso. È invece sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d’uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione della sub categorie funzionali (destinazioni d’uso): C.1 corrispondente alle grandi strutture di vendita;
  • d) turistico – ricettivo;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all’ingrosso e depositi;

Il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • - il mutamento di destinazione d’uso di unità immobiliari a destinazione "industriale – artigianale" in "direzionale di servizio", "commerciale all’ingrosso", "commerciale al dettaglio" e "turistico – ricettivo" è soggetto al rispetto degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, nonché degli spazi di sosta e parcheggio pertinenziali e di relazione, previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia. Nel caso di attività miste gli standard urbanistici e gli spazi di sosta di relazione da rispettare sono individuati come sommatoria di quelli riferiti alle diverse attività e funzioni insediabili. In questo caso il titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o di un atto unilaterale d’obbligo;
  • - il cambio di destinazione d’uso di unità immobiliari a destinazione "industriale – artigianale" in "direzionale e di servizio" è consentito esclusivamente mediante la realizzazione delle categorie di intervento della "sostituzione edilizia" o della "ristrutturazione urbanistica".