Art. 36. Centri storici (A1)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati quali "Tessuti urbani storicizzati" (TRS) dal PSI. Si tratta di insediamenti di impianto storico, diversi da quelli individuati all'art. 37 dei presenti Norme, individuati e catalogati tenendo conto delle indagini storico-cartografiche contenute nel Quadro conoscitivo (QC) del PO. Si tratta in particolare dei due principali centri storici del Comune di Calcinaia, comprendenti l'antico sedime del "castello di Calcinaia" e i contermini insediamenti storici di più recente formazione e il "tessuto urbano di prevalente impianto ottocentesco di Fornacette". Gli edifici si caratterizzano e strutturano il tessuto edilizio presentando tipologie articolate e complesse o a schiera che emergono con evidenza all'interno dei diversi tessuti urbani rilevati. Sono prevalentemente organizzati con strutture e tessuto urbani articolati lungo direttrici consolidate di fondazione, ovvero impianto storico, con tipologie aggregate ad isolato, schiera o a corte, oppure costituiti da singoli complessi edilizi aggregati per corpi di fabbrica con tipologia urbana riconoscibile che per lo stato di conservazione, il valore architettonico, nonché per la presenza di finiture e strutture caratterizzanti i diversi tipi edilizi di origine storica, rappresentano elementi significativi dell'identità storico - culturale del territorio comunale.

2. Previsioni di dettaglio. Rinvio all'Atlante. Il PO definisce ed individua apposite previsioni di dettaglio contenute negli elaborati cartografici denominati "QP.2 Centri storici. Atlante di dettaglio" (1k) e comprendenti in particolare:

  • - QP.2a Quadro di dettaglio delle previsioni
  • - QP.2b Indicazioni per il controllo degli interventi

Attraverso l'elaborato cartografico QP.2a "Quadro di dettaglio delle previsioni, il PO articola le previsioni di dettaglio secondo una specifica classificazione morfotipologica degli edifici, dei corrispondenti spazi aperti pertinenziali e/o accessori, degli spazi aperti pubblici e di uso pubblico, connotativi dei centri storici, che costituiscono pertanto sub-articolazione delle "Zone" indentificate quali "Centri storici" (A1) e riferimento per la determinazione dei "lotti urbanistici di riferimento" di cui all'art. 5 delle presenti Norme.

Il PO, nell'elaborato cartografico QP.2b "Indicazioni per il controllo degli interventi", individua inoltre ulteriori indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi (con riferimento alla diversa caratterizzazione dei Fronti - prospetti e delle Coperture - tetti degli isolati e dell'edificato lungo strada) ai fini della corretta e compatibile applicazione della disciplina di cui ai commi seguenti.

3. Disciplina di dettaglio. Articolazione e classificazione. Il PO per i "Centri storici" (A1) di Calcinaia e Fornacette, definisce ai successivi commi di questo stesso articolo apposite disposizioni normative di dettaglio (comprendenti: la definizione della classificazione morfotipologica, le categorie di intervento, la dimensione e il frazionamento delle unità immobiliari, la disciplina delle funzioni, le indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi), con riferimento a:

  • - l'"Edificato di impianto storico" e relativi spazi aperti pertinenziali (diversi dallo spazio pubblico);
  • - gli "Spazi aperti a carattere pubblico" e relativa sub-articolazione.

individuati con apposita simbologia, codice univoco alfanumerico e caratterizzazione grafica negli elaborati cartografici di dettaglio di cui al precedente comma 2.

4. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Allo scopo di assicurare il perseguimento di obiettivi specifici e l'attuazione di disposizioni applicative concernenti la "Strategia di sviluppo sostenibile" individuata dal PSI, le previsioni di dettaglio di cui ai commi 2 e le disposizioni di dettaglio di cui al comma 3:

  • - possono essere integrate, puntualizzate e rese cedevoli mediante la previa formazione di uno o più "Piani Attuativi" (Piani Particolareggiati o Piani di Recupero) di iniziativa pubblica, ovvero di iniziativa privata con finalità e contenuti dichiarati di interesse pubblico, di cui al Titolo V Capo II Sezione III della LR 65/2014, che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del Quadro conoscitivo (QC) del PO, con specifico riferimento agli "Elementi ed indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi", volti a fornire adeguate informazioni planivolumetriche, propedeutiche alla definizione di un dettagliato, quanto alternativo, Quadro propositivo (QP). In questo caso i PA non costituiscono variante al PO;
  • - possono essere derogate e rese cedevoli nel caso di progetti di opera pubblica (di fattibilità, definitivi o esecutivi) redatti e approvati dal comune che prevedano interventi ed opere da realizzarsi esclusivamente su immobili di proprietà pubblica o da acquisire alla proprietà pubblica mediante specifici atti pubblici (esproprio, acquisto, cessione bonaria, ecc).

- Edificato di impianto storico. Disposizioni normative di dettaglio

5. Definizione. In riferimento all'"Edificato di impianto storico" ricadente all'interno del "Centri storici" di cui al comma 1 (identificato nelle carte del Quadro propositivo con codice identificativo alfanumerico e colore rosso a diversa gradazione in rapporto al diverso grado di classificazione), il PO prevede interventi differenziati e graduali - per intensità di trasformazione urbanistico - edilizia ammissibile - secondo la seguente classificazione già adottata, in forma complementare, anche nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale". In particolare:

  • - Edifici di valore architettonico e monumentale (M);
  • - Edifici di interesse tipologico e ambientale (1);
  • - Altri edifici di impianto storico (2);
  • - Edifici recenti o trasformati privi di interesse storico.

6. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

6.1. Per gli "Edifici di valore architettonico e monumentale" (M):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);

Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" (Ip), limitatamente al solo caso di demolizione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1) di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché non di impianto storico e privi di interesse storico, come indicato nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del PO, e a condizione che la ricostruzione venga realizzata senza accorpamento e/o costruzione in aderenza all'edificio principale di impianto storico di cui restano pertinenza.

E' fatto obbligo del mantenimento delle finiture degli elementi di partitura dei prospetti e delle aperture originali poste sui fronti principali e delle strutture portanti orizzontali originali, con particolare attenzione per le coperture. Queste ultime potranno essere sostituite, se deteriorate, solo con materiali analoghi a quelli originali con la possibilità dell'introduzione di materiali e tecnologie volte a garantire il rispetto delle norme antisismiche.

6.2. Per gli "Edifici di interesse tipologico e ambientale" (1):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente ai soli casi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) ad uso pertinenziale privato, di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché ubicate ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico.

Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" (Ip), limitatamente al solo caso di demolizione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1) di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché non di impianto storico e privi di interesse storico, come indicato nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del PO, e a condizione che la ricostruzione venga realizzata senza accorpamento e/o costruzione in aderenza all'edificio principale di impianto storico di cui restano pertinenza.

6.3. Per gli "Altri edifici di impianto storico" (2):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente ai soli casi di:
    • - interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
    • - ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché ubicati ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico.
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all'interno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali e comprendenti:
    • - il rialzamento "una tantum" del sottotetto ai fini di renderlo abitabile, anche attraverso lo spostamento dell'ultimo solaio e la demolizione e ricostruzione della copertura esistente con un aumento massimo dell'altezza in gronda non superiore a mt. 1,0. Lo spostamento dei solai dovrà in ogni caso permettere un'altezza media interna dei vani abitabili non inferiore a ml 2,70. E' vietata la formazione di terrazze a tasca è invece ammessa l'apertura di nuove finestre in falda complanari alla superficie del tetto o di nuove aperture sulle facciate esterne dell'edificio purché allineate (verticalmente - orizzontalmente) a quelle esistenti;
    • - la realizzazione di cucine e servizi igienici, qualora carenti, oppure la creazione di scale, ascensori, ovvero di altri vani comunque necessari al miglioramento funzionale e di accessibilità degli immobili, di superficie edificabile (SE) non superiore a mq 20, per ogni UI esistente e con un'altezza in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e legati da vincolo di pertinenzialità ad altri edifici di impianto storico.

Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" (Ip), limitatamente ai soli casi di:

  • - demolizione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1), di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché non di impianto storico e di antica formazione come indicato nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del PO;
  • - realizzazione di cantine e scantinati, vani interrati e seminterrati, anche per autorimesse private, singole o collettive (Ip. 4), di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme;
  • - realizzazione di autorimesse private, singole o collettive (Ip.5), di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme;
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6), di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.

6.4. Per gli "Edifici recenti o privi di interesse" (identificati con colore grigio e indipendentemente dalla campitura e simbologia grafica riportata nelle carte del Quadro propositivo), diversi dai precedenti e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati di impianto storico - comunque ricadenti all'interno del "Resede di pertinenza" di cui all'art. 5 delle presenti Norme - le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all'interno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore a mq. 20, per ogni UI esistente;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.

7. In alternativa alle categorie di intervento indicate al precedente comma 5, esclusivamente per gli eventuali "Edifici allo stato di rudere", ancora identificabili almeno dalla presenza dell'impronta a terra delle strutture (muri perimetrali, fondamenta, pavimentazioni, ecc.), è ammessa la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), sulla base di una adeguata documentazione cartografica, fotografica e documentale dello stato dei luoghi e del carattere del manufatto - edificio da ricostruire, nel rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche preesistenti e della tipologia originaria.

L'intervento di ricostruzione è da intendersi come la possibilità di ricostruire lo stesso manufatto - edificio di cui siano documentate le caratteristiche tipologiche e/o le dimensioni planivolumetriche originarie. In particolare i manufatti - edifici dovranno essere ricostruiti mantenendo l'impronta delle murature a terra e per l'altezza e il numero di piani pari a quelli originari preesistenti. Ove l'altezza dei piani originaria risultasse inferiore a quella prevista da norme igienico sanitarie o dal REU, è ammessa la ricostruzione dei piani secondo le norme vigenti, ferma restando l'altezza totale originaria. Gli elementi dimensionali dell'edificio da ricostruire dovranno essere documentati previo rilievo grafico e fotografico dell'esistente, accompagnato da una specifica e dettagliata relazione descrittiva, finalizzata ad attestare le caratteristiche tipologiche e le dimensioni originarie. In particolare sono ritenuti documenti indispensabili per il rilascio del titolo abilitativo, oltre a quelli stabiliti dal REU:

  • - adeguata documentazione sulla tipologia originaria dell'edificio, i cui elementi fondamentali dovranno essere dedotti da atti notarili e/o catastali, documentazioni, mappe e planimetrie storiche, altri documenti di archivio;
  • - relazione storica con confronto tra catasti di diverso impianto, contenente almeno l'estratto del catasto ottocentesco, di quello d'impianto e di quello attuale;
  • - documentazione fotografica "d'epoca" e storica.

In caso di mancanza di elementi di riferimento per la determinazione delle consistenze originarie, data la persistenza dei muri perimetrali o della sola impronta a terra, viene attribuita una altezza massima consentita di mt 3,50 fuori terra.

Fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, non è ammessa la trasformazione delle strutture verticali e delle aperture ancora esistenti, la ricostruzione delle parti di strutture mancanti dovrà essere realizzata con materiali e tecnologie uguali a quelle originarie, se documentabili. Le destinazioni d'uso e le unità immobiliari (UI) ammesse sono quelle originarie documentabili sulla base di quanto indicato nel presente articolo, ovvero quelle ammesse al successivo comma 5.

8. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia, salvo che per gli edifici classificati di "valore architettonico e monumentale" (M) per i quali non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti.

9. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  1. a) residenziale, fatto salvo e secondo i parametri di cui all'art. 16 delle presenti Norme;
  2. c) commerciale al dettaglio;
  3. d) turistico - ricettiva;
  4. e) direzionale e di servizio.

E' vietato il mutamento di destinazione d'uso in "residenziale" di unità immobiliari a destinazione "commerciale al dettaglio" e/o "direzionale di servizio" poste al piano terra degli edifici o complesso di edifici.

10. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Fermo restando quanto disposto all'art. 80 delle presenti Norme, le disposizioni normative di cui ai precedenti commi si applicano nel rispetto delle prescrizioni e condizioni definite nelle "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi di cui all'Appendice "C" alle presenti Norme, nonchè di quanto ulteriormente disposto ai successivi commi in riferimento agli "Spazi aperti a carattere pubblico". Il REU di cui all'art. 7 delle presenti Norme, definisce ulteriori indicazioni e prescrizioni in riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive e al decoro degli edifici e degli spazi aperti che integrano la disciplina contenuta all'Appendice "C" precedentemente richiamata.

- Spazi aperti a carattere pubblico. Disposizioni normative di dettaglio

11. Ulteriori indicazioni e prescrizioni di dettaglio. Il PO definisce ed identifica in dettaglio la seguente classificazione del sistema degli "Spazi aperti a carattere pubblico" qualificante e strutturante i tessuti dei centri storici di Calcinaia e Fornacette e che costituisce riferimento per l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

  • - Piazze, strade e spazi pavimentati;
  • - Parcheggi e spazi di sosta;
  • - Giardini pubblici, verde pubblico attrezzato e parchi giochi;
  • - Spazi e ambiti di pertinenza fluviale a configurazione lineare.

In particolare sulla base della classificazione precedentemente riportata, il PO definisce le seguenti indicazioni e prescrizioni di dettaglio:

  • - Piazze, strade e spazi pavimentati. Per questi spazi deve essere garantita la manutenzione e, se necessario, la riqualificazione funzionale e prestazionale, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione di urbanizzazioni primarie (come fognatura, illuminazione, scolo delle acque, rete idrica, rete telefonica, rete del gas) e delle infrastrutture per la corretta fruizione della viabilità da parte di utenze allargate, secondo una progettualità conforme al contesto storico di riferimento. E' inoltre da garantire il recupero delle pavimentazioni, privilegiando soluzioni con materiali lapidei o con terre armate ed evitando ove possibile l'impiego di pavimentazioni bituminose, al fine di meglio integrare nel contesto storico della città storica il sistema della viabilità carrabile. In particolare, è previsto dal PO che:
    1. a) nelle aree e negli spazi carrabili, possano trovare collocazione adeguate attrezzature e strutture di servizio alla mobilità, arredi fissi e strutture di ausilio alla fruizione lenta ciclo - pedonale ed il necessario sistema di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche e per il miglioramento dell'accessibilità ai diversi tessuti urbani. Non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari in forma permanente;
    2. b) nelle piazze e negli slarghi non carrabili possono trovare collocazione adeguati arredi fissi e strutture di ausilio alla fruizione lenta ciclo - pedonale, statue, sculture, opere d'arte, fontane, vasche ed altre strutture o infrastrutture di qualificazione dell'ambiente urbano;
    3. c) nei percorsi pedonali dovranno essere mantenuti i caratteri (materiali e tecniche di pavimentazione) originali, ovvero recuperati con tecniche e materiali conformi ai contesti storici.

La predisposizione dei progetti concernenti interventi ed opere aventi per oggetto questa morfotipologia degli "spazi aperti pubblici" applica soluzioni di natura formale, tecnica e di impiego dei materiali compatibili con la qualificazione formale della città storica, fermo restando le prescrizioni ed i vincoli derivanti dalla presenza di beni sottoposti alle tutele formalmente riconosciute.

E' sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture di servizio e reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, metanodotti, elettrodotti, linee telefoniche e di trasferimento di dati ed energia elettrica, ecc.) purché interrate, nonché di manufatti e strutture funzionali o correlati alla erogazione dei servizi di pubblico interesse, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche tecniche, dalla regolamentazione e legislazione settoriale in materia e dal REU.

  • - Parcheggi e spazi di sosta. Per queste aree, fermo restando quanto disposto all'art. 58 delle presenti Norme, si applicano in forma integrata le corrispondenti disposizioni di cui alla precedente linea punto a).
  • - Giardini pubblici, verde pubblico attrezzato e parchi giochi. Per questi spazi deve essere garantita la manutenzione, il restauro, la rimessa in pristino degli assetti originari al fine di meglio integrare nel contesto storico della città storia il sistema del verde; non sono pertanto ammesse trasformazioni urbanistiche e frazionamenti delle aree. In particolare, si prevede:
    1. a) la salvaguardia e la tutela degli spazi e dei seguenti beni ad essi relazionati: filari alberati, siepi, sistemazioni ornamentali e relativi arredi, compreso gli elementi di contenimento delle aiuole e delle superfici inerbite, alberature singole e macchie di bosco o raggruppamenti di più elementi arborei ad alto fusto;
    2. b) la sostituzione di essenze vegetali purché non siano alterati i caratteri originari relativi al disegno e alla distribuzione volumetrica e spaziale delle masse di verde. Nei soli casi di necessità e per comprovati motivi di pubblica incolumità, è ammessa la sostituzione delle alberature esistenti. In questi casi la salvaguardia di tali spazi comporta il ricorso solo ed esclusivamente all'uso di essenze vegetali simili o uguali a quelle originarie, a meno di indicazioni specifiche da parte di soggetti tecnici competenti in materia;
    3. c) il ripristino di elementi, manufatti, opere d'arte e arredi eventualmente perduti, solo nei casi in cui esistano tracce certe o una documentazione completa dell'assetto preesistente;
    4. d) il divieto di procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e testimoniali presenti quali fontane, muri perimetrali, esedre, statue, edicole, lapidi, stemmi, cancellate;
    5. e) il divieto di utilizzazione delle aree a verde al fine di scarico, deposito, magazzinaggio di materiali e pubblica sosta o parcheggio di automezzi;
    6. f) il divieto di alterazione dei profili e delle sezioni orografiche e morfologiche dei terreni, nonché dei piani di campagna esistenti.
  • - Spazi e ambiti di pertinenza fluviale a configurazione lineare. Per queste aree, fermo restando quanto disposto all'art. 27 delle presenti Norme, si applicano in forma integrata le corrispondenti disposizioni di cui alla precedente linea punti a) e b).