Art. 35. Definizione tematica, articolazione e "Zone" del territorio urbanizzato
1. La disciplina della "Gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato" persegue gli obiettivi specifici ed attua le disposizioni normative del PSI concernenti le UTOE del "territorio urbanizzato di Calcinaia" del PSI, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi definiti per l'Invariante Strutturale ecosistemica (ST2) e l'invariante Strutturale del sistema Insediativo (ST3) dello stesso PSI.
- Insediamenti di impianto storico (A)
- - Centri storici (A1)
- - Insediamenti di interesse storico (A2)
- Insediamenti recenti prevalentemente residenziali (B)
- - Insediamenti residenziali ad elevata articolazione e complessità (B1)
- - Insediamenti residenziali a bassa articolazione e complessità (B1)
- - Insediamenti recentemente pianificati e attuati (B3)
- - Insediamenti di edilizia sociale e pubblica (BP)
- - Insediamenti residenziali con altre funzioni di servizio e/o vicinato (BD)
- Insediamenti recenti prevalentemente produttivi (D)
- - Insediamenti industriali e artigianali consolidati (D1)
- - Insediamenti commerciali e direzionali consolidati (D2)
- - Insediamenti turistico - ricettivi consolidati (D3)
- - Insediamenti produttivi consolidati con funzioni miste e flessibili (DF)
- Contesti inedificati o non trasformati in territorio urbanizzato (I)
- - Aree a verde privato e spazi aperti residuali agli insediamenti (I1)
- - Varchi inedificati e cinture di ambientazione (I2)
- - Aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PSI (I3)
2. Per le sopraelencate "Zone" il PO, oltre alla specifica definizione determinata in relazione al quadro conoscitivo, reca in particolare le disposizioni normative concernenti le categorie di intervento ammesse sul patrimonio edilizio esistente (PEE), i parametri urbanistico - edilizi e le eventuali prescrizioni di dettaglio, le dimensioni e il frazionamento delle unità immobiliari, le categorie funzionali ammesse ed insediabili in applicazione della disciplina di cui al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, nonché le eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi ammessi.