Art. 34. Ville e relativi giardini e parchi storici (V)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Nuclei rurali" e corrispondenti in particolare, in ragione degli approfondimenti di Quadro conoscitivo (QC) del PO, a quelli riconosciuti quali "Ville suburbane e relativi giardini e parchi storici", afferenti al territorio rurale e tipicamente comprendenti la villa di interesse architettonico, gli edifici ed i manufatti accessori di impianto storico e quelli di più recente formazione. All'interno della medesima "Zona" il PO distingue in particolare la seguente classificazione del patrimonio edilizio esistete indicata con apposita simbologia e codice alfa-numerico negli elaborati cartografici del Quadro propositivo (QP):

  • - Edifici di interesse e valore storico;
  • - Edifici di recente impianto o privi di interesse.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 14 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

2.1. Per gli Edifici di interesse e valore storico:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);

Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" (Ip), limitatamente al solo caso di demolizione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1), di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché non di impianto storico e di antica formazione come indicato nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del PO, e a condizione che la ricostruzione venga realizzata senza accorpamento e/o costruzione in aderenza all'edificio principale di impianto storico di cui restano pertinenza.

E' fatto obbligo del mantenimento delle finiture degli elementi di partitura dei prospetti e delle aperture originali poste sui fronti principali e delle strutture portanti orizzontali originali, con particolare attenzione per le coperture. Queste ultime potranno essere sostituite, se deteriorate, solo con materiali analoghi a quelli originali con la possibilità dell'introduzione di materiali e tecnologie volte a garantire il rispetto delle norme antisismiche.

2.2. Per gli Edifici recente e impianto o privi di interesse:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" (Ip), limitatamente ai soli casi di:

  • - demolizione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1), di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché non di impianto storico e di antica formazione come indicato nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del PO, e a condizione che la ricostruzione venga realizzata senza accorpamento e/o costruzione in aderenza all'edificio principale di impianto storico di cui restano pertinenza;
  • - realizzazione di cantine e scantinati, vani interrati e seminterrati, anche per autorimesse private, singole o collettive (Ip. 4), di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme;

3. Ulteriori categorie di intervento. Indipendentemente dalla classificazione degli edifici è inoltre ammessa la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme. Gli "interventi pertinenziali", le "piscine e gli impianti sportivi" devono essere realizzati ad adeguata a distanza dagli edifici di impianto storico, così da non comportare l'alterazione del tipo edilizio originario, la manomissione di eventuali beni e manufatti minori di interesse storico - testimoniale e mantenere sostanzialmente inalterati i profili dei piani di campagna esistenti. I suddetti interventi non devono altresì compromettere la lettura delle forme originarie dei giardini e degli spazi aperti di impianto storico e devono altresì assicurare la conservazione delle alberature di alto fusto e delle componenti vegetazionali originali esistenti.

4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali non è ammesso, secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. L'eventuale frazionamento delle UI non residenziali è ammesso nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono: a) residenziale, fatto salvo e secondo i parametri di cui all'art. 16 delle presenti Norme;

  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio, con esclusione delle seguenti sub categorie funzionali (destinazioni d'uso): e.a.7; e.b.8; e.b.9; e.b.10, e.b.11; e.b.12.

6. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Per tutti gli edifici e indipendentemente dalle categorie di intervento ammesse dal PO, deve sempre in ogni caso essere assicurata la tutela e conservazione degli elementi e delle strutture architettoniche e decorative di pregio, da documentare nell'ambito della formazione dei titoli abilitativi. A tal fine, indipendentemente dalla categoria di intervento e dalla relativa estensione, riferibile sia all'intero complesso che a parti di esso, si ha l'obbligo di presentare uno specifico elaborato, alla scala adeguata in relazione agli interventi da realizzare, comprendente il rilievo e l'individuazione:

  • - dell'insieme degli spazi aperti e liberi, nonché dei manufatti e degli edifici che costituiscono l'insediamento in approfondimento delle indicazioni contenute nel Quadro conoscitivo (QC) del PO, con particolare riferimento a: sedime dell'edificato, cortili, giardini, orti, appoderamenti agricoli storicamente connessi, rettifili alberati, permanenze storiche di tipo agrario e paesaggistico, elementi verdi di corredo quali filari alberati, siepi, ciglioni, muretti a secco, muri a retta di contenimento, recinzioni, portali e altri elementi di arredo;
  • - degli elementi orografici e morfologici del terreno, nonché i piani di campagna esistenti;
  • - degli elementi, delle strutture e delle componenti costitutive degli edifici storici, comprensive dell'analisi dello stato di conservazione fisica e tipologica, comprendenti la configurazione dei prospetti, distinguendone le parti, i caratteri e gli elementi architettonici costitutivi degli assetti storici esistenti; gli elementi decorativi e architettonici di pregio e di valore storico architettonico.

La documentazione a corredo di ogni intervento deve contenere elementi sufficienti a valutare le caratteristiche, il grado di interesse storico delle parti interessate dagli interventi, quale guida per meglio orientare gli interventi ammessi di cui al comma 2 e come riferimento alle prescrizioni di cui ai successivi punti.

Per gli "Edifici di interesse e valore storico", le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano inoltre nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - Deve essere garantita la salvaguardia degli elementi strutturali. architettonici e decorativi di pregio, di valore o di interesse storico o documentale; assicurando il complessivo rispetto dei caratteri tipologici qualificativi dell'edificio - villa. Nel caso di interventi su parti strutturali non più recuperabili, si dovrà prevalentemente fare ricorso all'uso di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari, anche sotto il profilo statico. Le eventuali sostituzioni saranno comunque accompagnate da specifiche schede che ne documentino le originarie posizioni, configurazioni e forme.
  • - Deve essere garantita la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e degli impianti planimetrici originali degli edifici con particolare riguardo agli spazi principali caratterizzanti il tipo edilizio, agli elementi, alle strutture e ai collegamenti (verticali e orizzontali) con funzioni distributive tra le diverse parti o corpi di fabbrica. L'opera di salvaguardia va estesa a tutti gli ambienti interni di particolare pregio costruttivo e decorativo assicurando il mantenimento di volte, soffitti a cassettone, affreschi, stucchi, pavimenti in marmo e pietra, mattonati in laterizio, ecc.
  • - Le eventuali opere necessarie al "superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" e parimenti l'inserimento di impianti tecnologici, igienico-sanitari, sono ammesse solo nella misura strettamente necessaria all'efficiente esplicazione delle utilizzazioni previste.
  • - Gli eventuali interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici murarie devono salvaguardare i materiali originari impiegati, la forma e posizione delle aperture esistenti e dei singoli elementi compositivi esistenti, dei conci murari, mensole, fori, anche a mezzo di ripristini, integrazioni e riprese, da effettuarsi con tecniche e materiali tradizionali, nei casi in cui tali elementi risultino mancanti, non recuperabili o alterati. Si fa comunque divieto di procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e archeologiche presenti negli edifici.