Art. 30. Aree prevalentemente agricole di pianura (E2)

1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI quali "Paesaggi complessi delle associazioni colturali" ed in particolare come "Mosaico colturale complesso dei tagli dell'Amo tra Bientina e Calcinaia" e "Mosaico colturale perifluviale dell'Arno", dei morfotipi dei caratteri agro-forestali del PIT/PPR. Comprendono di norma, nell'ambito della complessiva "UTOE della piana alluvionale di Calcinaia" del PSI, aree agricole con prevalenza di colture orticole, seminativi (intensivi ed estensivi) che, seppur interessate dalla tendenziale frammentazione della proprietà fondiaria e da un processo di contaminazione insediativa (dovuta alla presenza delle contermini aree urbane), che ha in parte alterato l'originaria rete drenante e di regimazione idraulica, mantengono ancora sostanzialmente inalterate l'originaria prevalente struttura e destinazione agricola, disponendo di ampie superfici utilizzate o ancora utilizzabili per attività rurali, anche se di carattere economico tendenzialmente marginale.

2. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) le categorie di intervento ammesse dal PO sono quelle disciplinate agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. In queste "Zone" il PO ammette esclusivamente i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.2 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.1 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui all'art. 25 comma 7 punti 7.1, 7.2, e 7.3 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.2 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.3 delle presenti norme.

Non sono invece ammessi dal PO i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da fondiarie da coltivare", di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.2 delle presenti Norme.

4. Prescrizioni di dettaglio. In queste "Zone" sono inoltre ammesse:

  • - le attività di miglioramento fondiario e di adeguamento dei siti a fini produttivi agricoli quali: il cambio/rinnovo della coltura; la pulizia dei terreni anche attraverso modesti movimenti di terra finalizzata ad ospitare nuove forme di coltivazione o il recupero di coltivazioni in fase di abbandono;
  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
  • - le opere di manutenzione, recupero, adeguamento e ripristino delle sistemazioni idraulico agrarie, attraverso l'impiego di tecnologie e materiali di finitura tradizionali, coerenti con i caratteri del contesto paesaggistico e con l'utilizzo prioritario di tecniche dell'ingegneria naturalistica e ambientale;
  • - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi;
  • - l'impianto di filari alberati e siepi arboree ti tipo tradizionale in corrispondenza di confini, strade e fossi;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque reflue; ecc; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio.
  • - le attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 30/2003.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  1. a) residenziale, fatto salvo e secondo i parametri di cui all'art. 16 delle presenti Norme;
  2. d) turistico - ricettiva;
  3. e) direzionale e di servizio;
  4. g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 24 delle presenti Norme in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" e "commerciale al dettaglio" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetrica" e di "sostituzione edilizia" di cui all'art. 23 delle presenti Norme.