Art. 28. Parchi storici ed altre aree di rilevanza ambientale (RE3)

1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI come "Elementi strutturali della rete ecologica" ed in particolare quali "nuclei di connessione ed elementi forestali isolati" dei morfotipi dei caratteri ecosistemici del PIT/PPR, nonché del "Mosaico colturale e boscato delle Colline delle Cerbaie", dei morfotipi dei caratteri agro-forestali del PIT/PPR. Comprende le "Zone" sostanzialmente coincidenti con gli spazi aperti e le aree agricole e a parco della "Villa di Montecchio" e le altre aree di rilevanza ambientale, anche residuali o marginali agli insediamenti, disseminate nel territorio comunale di Calcinaia. Si tratta di "Zone" destinate dal PO alla formazione di parchi urbani, di qualificazione e potenziamento del sistema di attrezzature, dotazioni e servizi (sportivi e ludico - ricreativi, verde attrezzato, per la ricreazione lo svago e il tempo libero, di miglioramento e sviluppo delle prestazioni e dei servizi ecologico - ambientali) di qualificazione degli insediamenti esistenti.

2. Disposizioni generali. Modalità e categorie di intervento. Per queste zone il PO prevede l'intervento diretto di iniziativa pubblica o privato convenzionato, che assicuri tra l'altro l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del Quadro conoscitivo (QC) del PO, al fine di fornire adeguate informazioni propedeutiche alla definizione di interventi ed opere finalizzati alla corretta progettazione, allo sviluppo e alla qualificazione dello spazio aperto (pubblico o di uso pubblico. Gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, la tutela dei beni e dei documenti materiali di valore storico-monumentale, architettonico e ambientale esistenti, compatibilmente con l'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare quelle vegetazionali e la necessità di valorizzazione del patrimonio territoriale ivi esistente da orientare verso prioritari usi collettivi e di interesse civico tali da garantire la fruizione pubblica, ovvero turistico ricettivi e socio-assistenziali (da correlare al recupero del contermine insediamento in "villa"). In questo quadro è ammessa la realizzazione di un sistema articolato di spazi attrezzati e di servizi integrati in grado di realizzare un "parco urbano" di livello locale, destinato alla prevalente fruizione civico-ricreativa e all'uso comune, anche in relazione con gli obiettivi di riqualificazione funzionale e ambientale del Capoluogo. Si dovrà inoltre assicurare la formazione e lo sviluppo di iniziative pubbliche e private di elevato contenuto economico e sociale finalizzate al mantenimento delle componenti paesaggistiche e ambientali, all'eventuale recupero delle parti degradate o caratterizzate da fenomeni di dequalificazione, anche attraverso interventi di sistemazione idraulico-agraria e di difesa del suolo.

3. Categorie di intervento. Disposizioni di dettaglio. L'intervento diretto, di cui al precedente comma 2, dettaglia in particolare gli interventi e le opere da realizzare per la formazione di un parco urbano e di una unitaria area a verde attrezzato e centro di servizi sportivi, culturali e ludico - ricreativi, per la quale devono essere indicativamente individuati:

  • - le parti destinate a verde attrezzato, ovvero alla riforestazione (boschi urbani) o alla creazione di macchie e stanze verdi, privilegiando l'impianto di vegetazione di alto fusto, ovvero ad orti e/o giardini urbani e sociali;
  • - le parti destinate ad attrezzate per attività ludico ricreative e per il tempo libero, anche equipaggiate per attività temporanee (manifestazioni, feste, ecc.), di animazione e di pubblico spettacolo all'aperto;
  • - le parti destinate ad attrezzature e strutture per attività sportive e il benessere all'aperto, anche equipaggiati con arredi fissi ed altre sistemazioni idonee allo svolgimento della pratica sportiva;
  • - le parti da riservare agli itinerari e dei percorsi della mobilità lenta ciclo - pedonale, da considerare quale sistema di accessibilità, connessione e relazione funzionale tra le diverse parti.

Sono ammesse dal PO, compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione a parco urbano:

  • - le "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur);
  • - le "infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi" (In).

4. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme.

5. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. È vietata la realizzazione di "nuovi edifici rurali" e "nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola", l'installazione di "Manufatti temporanei" e degli "Altri manufatti", di cui all'art. 25 delle presenti Norme, nonché di "Nuovi manufatti agricoli amatoriali", "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici" e "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 commi 9.1, 9.2 e 9.3 delle presenti Norme

6. Ulteriori prescrizioni di dettaglio. Gli interventi ammessi sui soprassuoli forestali possono essere unicamente di carattere conservativo di tipo sanitario, potature di mantenimento, sostituzione di individui morti o malati, piantumazioni di infoltimento e/o di sostituzione. Le specie arboree e arbustive da utilizzare sono unicamente quelle di cui all'Allegato A "alberi e arbusti forestali della Toscana", di cui all'art. 3 della Legge Forestale della Toscana. Gli interventi di piantumazione dovranno mirare a costituire unità biologiche forestali corrispondenti ai "Tipi forestali" così come definiti dalla collana "Boschi e Macchie di Toscana", la cui localizzazione è rapportabile agli habitat presenti sul territorio comunale. Integrazioni di semina o piantumazione, non inerenti le specie arboree o arbustive citate in premessa, dovranno utilizzare unicamente le "Specie Indicatrici" riportate nei vari tipi forestali. Dovrà essere mantenuta la destinazione agricola delle superfici senza soprassuolo forestale. Le uniche colture ammissibili, oltre alle esistenti, sono: vigneto purché non con sistemazione agraria a rittochino, oliveto e altri impianti arborei da frutto purché non a spalliera o intensivi con densità superiore a una pianta ogni sedici metri quadri, né con sistemazione agraria a rittochino.

7. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio.
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.