Art. 26. Aree di significativo interesse naturale (Cores Area) (RE1)
1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI come "Elementi strutturali della rete ecologica" ed in particolare quali "nodi e matrici forestali ad elevata connettività" dei morfotipi dei caratteri ecosistemici del PIT/PPR, nonché del "Mosaico colturale e boscato delle Colline delle Cerbaie", dei morfotipi dei caratteri agro-forestali del PIT/PPR. Si tratta in particolare delle aree boscate, prevalentemente naturali o seminaturali, sostanzialmente coincidenti con il perimetro del "Sito della Rete Natura 2000" denominato delle "Cerbaie" (Id. IT5170003), caratterizzate dalla dominanza delle coperture forestali, comprendenti i boschi misti con prevalenza di latifoglie, i boschi con prevalenza di conifere, i rimboschimenti, i boschi degradati, le formazioni riparie e i cespuglieti, talvolta alternati a radure, pascoli e aree agricole residuali tipicamente caratterizzate da forme mature di degradazione forestale e/o rinaturalizzazione.
2. Disposizioni generali. Rinvio agli strumenti di gestione. Coerentemente con la disciplina concernente la "UTOE delle Cerbaie di Calcinaia" del PSI e in attuazione delle disposizioni legislative definite dal DPR n. 357/1997 ed in applicazione delle ulteriori disposizioni di cui al Titolo III Capo IV della LR 30/2015, in questa "Zona" le disposizioni di cui ai successivi commi, si applicano nel prioritario e prevalente rispetto delle previsioni, disposizioni e misure di conservazione e gestione definite dallo specifico "Piano di Gestione" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n. 9 del 20 gennaio 2014.
3. Categorie di intervento. Indicazioni specifiche. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 2, in queste aree si applicano le disposizioni di cui alla LR n. 39/2000 e smi (legge forestale della Toscana) e del relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR. n° 48R/2003. Ai fini dell'attività urbanistica ed edilizia è ammessa la sola attività edilizia libera di cui all'art. 14 comma 3 delle presenti Norme, purché non osti al raggiungimento di efficienti condizioni di naturalità, al mantenimento della biodiversità e dei processi dinamici dell'ecosistema, delle funzioni protettive e produttive escludendo, al contempo, azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore. Gli interventi e le opere eventualmente da realizzare sono sottoposti a "Valutazione di Incidenza Ambientale" (VINCA), nei casi e alle condizioni di cui all'art. 72 delle presenti Norme.
4. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme, qualora compatibili con la prevalente disciplina di cui al precedente comma 2.
5. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. È vietata la realizzazione di "nuovi edifici rurali" e "nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola", l'installazione di "Manufatti temporanei" e degli "Altri manufatti", di cui all'art. 25 delle presenti Norme, nonché di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 comma 9.3 delle presenti Norme.
È invece ammessa, qualora compatibile con la prevalente disciplina di cui al precedente comma 2, la realizzazione di "Nuovi manufatti agricoli amatoriali" e "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 commi 9.1 e 9.2 delle presenti Norme.
6. Ulteriori prescrizioni di dettaglio. Sono vietate le trasformazioni morfologiche e ambientali, le movimentazioni di terra e gli scavi, fatte salve le opere pubbliche o di pubblica utilità; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità delle "Zone" interessate o che producano innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità. In ogni caso, sulla base degli esiti della VINCA, di cui all'art. 72 delle presenti Norme, in tutti gli interventi e le opere sono da osservare le seguenti prescrizioni:
- a) le aree destinate a parcheggio, ricadenti all'interno o in prossimità del Sito Natura 2000, devono essere realizzate esclusivamente in materiali drenanti, con una percentuale di copertura arborea e arbustiva adeguata e tale da preservare habitat e specie tutelate;
- b) ai margini della strada provinciale della Valdinievole, devono essere inseriti siepi e alberature di alto fusto (fasce tampone) atte ad assicurare la continuità ecologica tra le aree agricole e lo stesso Sito, tali da mitigare le attività industriali. A tal fine, devono essere impiegate specie autoctone regionali, secondo quanto previsto all'art. 80 della LR 30/2015;
- c) gli interventi da realizzarsi lungo i corsi d'acqua dovranno privilegiare tecniche di ingegneria naturalistica, evitando "tombature" e artificializzazioni degli argini. Deve in ogni caso essere evitata la frammentazione delle aree di collegamento ecologico e funzionale, mantenendo e incrementando gli elementi di connessine ecologica, anche residuali e puntuali, in particolare lungo la rete dei canali /fossi di bonifica e corsi d'acqua.
7. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale, fatto salvo e secondo i parametri di cui all'art. 16 delle presenti Norme;
- d) turistico - ricettivo;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Fermo restando quanto disposto all'art. 24 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di eventuali UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetrica" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 24 comma 4 punto 4.6.