Art. 22. Edificato sparso e/o isolato in territorio rurale. Classificazione e disciplina generale
1. Definizione e classificazione. L’"Edificato sparso e/o isolato" in territorio rurale è identificato dal PO in funzione del valore storico, architettonico e documentale prevalente e della caratterizzazione funzionale degli edifici. In particolare gli edifici qualificati come "Edificato sparso e/o isolato" sono individuati nella cartografia di Quadro propositivo ed in particolare negli elaborati "QP.1. Quadro di dettaglio delle previsioni" (cartografie in scala 1:2.000), con apposita simbologia grafica e codice alfa - numerico, secondo la seguente classificazione:
- - Edificato sparso e/o isolato "di impianto storico", comprendenti il patrimonio edilizio esistente di valore o interesse sotto il profilo storico (insediamenti, complessi edilizi ed edifici), i beni di valore architettonico e monumentale (palazzi, fattorie ed edifici padronali e altri edifici di interesse culturale), l’edilizia di base di impianto rurale e di interesse tipologico - ambientale (cascinali, annessi agricoli, stalle, fienili, rustici, capanne, case coloniche, ecc.) e gli altri edifici di impianto storico, comprensivi di quelli privi di interesse storico e/o trasformati;
- - Edificato sparso e/o isolato "di recente formazione", comprendenti le forme insediative elementari come singoli edifici e piccoli aggregati a diversa destinazione funzionale, isolate e disseminate in territorio rurale, di impianto e/o a carattere non storico;
- - Insediamenti specialistici (con funzioni non agricole) in territorio rurale; comprendenti le forme insediative articolate e complesse (di rilevante dimensione) a prevalente destinazione specialistica, nonché le aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, secondo quanto indicato all’art. 64 comma 1 lettera d) della LR 65/2014.
2. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Per le diverse classificazioni di edifici di cui al precedente comma 1 il PO disciplina all’art. 23 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammissibili, nonché all’art. 24 le condizioni per il mutamento di destinazione d’uso degli edifici a destinazione agricola.
3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Disposizioni generali. Per le diverse classificazioni di edifici di cui al precedente comma 1 il frazionamento delle Unità Immobiliari (UI) residenziali è ammesso secondo quanto disposto all’art. 16 delle presenti Norme. E’ sempre ammesso il frazionamento e l’aumento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
4. Disciplina delle funzioni. Disposizioni generali. Il PO, oltre a quanto disposto per ogni singola "Zona" al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, disciplina all’art. 24 le specifiche disposizioni concernenti la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, di cui al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, aventi per oggetto le condizioni per il mutamento della destinazione degli edifici a destinazione agricola e degli altri edifici ricompresi nell’"Edificato sparso e/o isolato" in territorio rurale.