Art. 21. Definizione tematica, articolazione e "Zone" del territorio rurale
1. La disciplina della "Gestione di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" persegue gli obiettivi specifici ed attua le disposizioni normative del PSI concernenti le UTOE del territorio rurale denominate "Cerbaie di Calcinaia" e "Piana alluvionale di Calcinaia", nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi definiti per l’Invariante Strutturale ecosistemica e l’invariante Strutturale agro -forestale dello stesso PSI.
2. A tal fine, secondo quanto indicato al precedente art. 12, la suddetta disciplina si applica alle seguenti "Zone":
Aree della rete ecologica comunale (RE)
- - Aree di significativo interesse naturale (Cores Area) (RE1)
- - Corridoi e connessioni ambientali dell’Arno e dei canali secondari (RE2)
- - Parchi storici ed altre aree di rilevanza ambientale (RE3)
Aree agricole, forestali e naturali (E)
- - Aree prevalentemente agricole dell’Arno (E1)
- - Aree prevalentemente agricole di pianure (E2)
- - Aree agricole periurbane, marginali di controllo ambientale e valore paesaggistico (E3)
Insediamenti periurbani e/o rurali (N - V)
- - Nuclei, borghi e aggregati di impianto storico (Na)
- - Nuclei, borghi e aggregati di recente formazione (Nb)
- - Ville e relativi giardini e parchi storici (V)
3. PO, in riferimento alle suddette zone del territorio rurale, riporta inoltre l’identificazione dell’"Edificato sparso e/o isolato nel territorio rurale" ricadente nelle diverse "Zone" del territorio rurale, comprendente anche gli Insediamenti specialistici (funzioni non agricole) in territorio rurale (NS), per il quale è definita la relativa classificazione morfotipologica e funzionale e la corrispondente disciplina d’uso e di trasformazione urbanistico – edilizia, di cui agli art.li 22, 23 e 24 delle presenti Norme.
4. Fermo restando le disposizioni normative di cui al precedente comma 2 concernenti le categorie di intervento ammesse sul patrimonio edilizio esistente (PEE), per le sopraelencate "Zone" il PO, oltre alla specifica definizione determinata in relazione all’articolazione del PSI e agli approfondimenti del quadro conoscitivo, reca in particolare le disposizioni normative concernenti:
- - le trasformazioni urbanistico edilizie ammissibili da parte dell’imprenditore agricolo e da parte di altri titolari e conduttori dei fondi agricoli, nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV, Capo III della LR 65/2014 e del Regolamento attuativo di cui alla DPGR n° 63R/2016,
- - le dimensioni e il frazionamento delle unità immobiliari, le categorie funzionali ammesse ed insediabili in applicazione della disciplina di cui al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, nonché le eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi ammessi.
5. Gli interventi urbanistico – edilizi concernenti l’Edificato sparso e/o isolato nel territorio rurale, devono prevedere all’interno del "resede di pertinenza", come definito all’art. 5 delle presenti Norme, contestuali interventi finalizzati al mantenimento, al recupero e – ove necessario - al ripristino dei caratteri di ruralità e morfo-tipologici delle aree interessate, in applicazione della disciplina di cui all’art. 77 della LR 65/2014. Fatto salvo quanto ulteriormente disciplinato dal REU e dal relativo Allegato A, deve in ogni caso essere assicurato:
- - il mantenimento, il ripristino e il miglioramento delle sistemazioni idraulico - agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, lunette, argini, briglie, gorili, reticolo idrografico superficiale, ecc.), dei filari di alberi e arbusti, delle siepi, degli alberi di confine o di arredo e di segnalazione, dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale, dei percorsi (mulattiere, sentieri, carrarecce, ...) e delle opere d’arte di corredo (muri di sostegno, ponti, scoline, ecc.), degli individui arborei ad alto fusto;
- - la realizzazione delle aree di sosta privata e di relazione, commisurate alle funzioni da svolgere, con sistemazioni a verde, alberature e aiuole in modo da garantire una adeguata permeabilità nel rispetto delle indicazioni regolamentari richiamate.
I suddetti aspetti devono essere in particolare esplicitamente rilevati ed individuati negli atti autorizzativi e nei titoli abilitativi, previa presentazione di appositi elaborati fotografici, grafici e cartografici di inquadramento territoriale ed ambientale, da redigersi sulla base delle indicazioni contenute nel REU e nel relativo Allegato A.
6. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso degli edifici a destinazione agricola si deve altresì prevedere la realizzazione di interventi di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza", come definite all’art. 5 delle presenti Norme, in applicazione della disciplina di cui agli art.li 82 e 83 della LR 65/2014.