Art. 18. Categorie funzionali (destinazioni d’uso) degli immobili. Definizioni
1. Sono considerati mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti degli immobili i passaggi dall’una all’altra delle seguenti "categorie funzionali" principali:
- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio;
- f) commerciale all’ingrosso e depositi;
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Al fine di una corretta applicazione della disciplina contenuta al presente Capo e di quella concernente le attrezzature, i servizi e le dotazioni territoriali, di cui al Titolo IV delle presenti Norme, nonché al fine di assicurare la coerenza con le disposizioni di cui all’art. 68 del PSI in riferimento agli standard urbanistici, il PO suddivide formalmente la categoria funzionale principale denominata "Direzionale e di servizio", di cui al comma 1, nelle seguenti sub-categorie funzionali:
- e.a) direzionale;
- e.b) di servizio;
cui corrispondono separate indicazioni secondo quanto specificato all’art. 19 delle presenti Norme.
3. Al successivo art. 19 è definita, in forma esemplificativa e non esaustiva (non prescrittiva) e di orientamento generale, l’articolazione delle suddette categorie funzionali principali e sub - categorie funzionali in corrispondenti "destinazioni d’uso", ritenute espressive e caratterizzanti le differenti attività e gli usi che si ritengono compatibili, complementari, assimilabili e/o che si ritiene possano essere svolti e praticati nell’ambito della medesima categoria funzionale principale.
4. Ferme restando le destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del PO e di quanto disposto al successivo comma 5, in ordine a divieti generali, per ciascuna "Zona" il PO definisce ed indica le "Categorie funzionali" ammesse secondo quanto puntualmente disposto ai Titoli I, II, III, IV e V delle presenti norme, i contenuti e un prospetto di sintesi sono anche riportati a titolo indicativo all’Appendice "D" delle presenti Norme.
5. In ragione degli esiti delle attività valutative di cui al successivo Titolo VI Capo I e ai fini di assicurare una adeguata qualità ambientale dei contesti insediati, in tutto il territorio comunale di Calcinaia è vietato:
- - l’insediamento di "Aziende a rischio di incidente rilevante", di cui al D.Lgs 334/1999, come da ultimo modificato dal D.Lgs 238/2005;
- - L’insediamento di "Industrie insalubri del gruppo A", di cui al D.M. 05.09.11994, sia di prima che di seconda classe;
- - l’insediamento di "Grandi strutture di vendita commerciali" e di "Centri commerciali", di cui all’art. 13 comma 1 lettere f) ed e) della LR 62/2018;
- - l’insediamento di "Allevamenti intensivi di animali equiparabili ad attività produttiva-industriale". Sono altresì vietati allevamenti compatibili con l’attività agricola se collocati ad una distanza inferiore a metri 500 dal perimetro del territorio urbanizzato del PSI, fatti salvi gli allevamenti da realizzare mediante PAPMAA comunque da assoggettare a Piano Attuativo.