Art. 17. Contenuti generali, operatività e campo di applicazione
1. Fino all’eventuale approvazione di apposito piano di settore comunale, mediante il presente Capo il PO definisce e contiene, dandone efficacia operativa ed applicativa, la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, regolando i mutamenti delle destinazioni d’uso degli immobili (fabbricati, edifici, manufatti, spazi aperti, strutture ed infrastrutture), delle aree di pertinenza degli edifici esistenti e dei terreni inedificati, indifferentemente riferibili al "lotto urbanistico di riferimento", ovvero al "Resede di pertinenza", di cui all’art. 5 delle presenti Norme.
2. Con specifico riferimento a ciascuna "Zona" del PO, di cui all’art. 12 delle presenti Norme, la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", tenendo a riferimento le definizioni ed i contenuti esemplificativo di cui agli art.li 18 e 19 delle presenti Norme, individua e definisce:
- a) le categorie funzionali (destinazioni d’uso) ammesse;
- b) le eventuali limitazioni all’insediamento di alcune categorie funzionali o relative sub-articolazioni, ovvero l’indicazione di esclusive sub articolazioni ammesse;
- c) le eventuali limitazioni al mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente non rilevante all'interno della stessa categoria funzionale tenendo a riferimento la relativa sub articolazione;
- d) i mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti soggetti a titolo abilitativo, comprese eventuali fattispecie nelle quali il mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili è ammesso in assenza di opere edilizie.