Art. 16. Dimensione minima delle Unità immobiliari (UI) residenziali
1. Il PO, con riferimento alla sola categoria funzionale "residenziale", come definita agli art.li 18 e 19 delle presenti Norme, stabilisce le seguenti "Dimensioni minime delle Unità Immobiliari" (UI) - (alloggi residenziali) da applicarsi in qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente (PEE) nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato" (di cui al Titolo II delle presenti Norme), della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al Titolo III delle presenti Norme).
2. Fatto salvo quanto eventualmente disposto ai successivi commi di questo articolo, l'aumento di unità immobiliari (UI) residenziali (mediante frazionamento) o l'aumento della consistenza delle UI esistenti (mediante accorpamento) o cambio d'uso urbanisticamente rilevante - qualora specificatamente ammessi dal PO per le singole "Zone" - devono rispettare le seguenti superfici minime, espresse secondo il parametro della "Superficie utile" (Su):
Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato
| Insediamenti storici (A) | |
|---|---|
| Centri storici (A1) * (vedi nota) | UI non inferiore a 40 mq |
| Insediamenti di interesse storico (A2) * (vedi nota) | UI non inferiore a 40 mq |
| Insediamenti di recente formazione prevalentemente residenziali (B) | |
| Insediamenti ad elevata articolazione e complessità (B1) | UI non inferiore a 60 mq |
| Insediamenti a bassa articolazione e complessità (B2) | UI non inferiore a 60 mq |
| Insediamenti recentemente pianificati e attuati (B3) | UI non inferiore a 80 mq |
| Insediamenti di edilizia sociale e pubblica (BP) | UI non inferiore a 40 mq |
| Insediamenti con altre funzioni di servizio e/o vicinato (BD) | UI non inferiore a 60 mq |
| Altre "Zone" del territorio urbanizzato | |
| Comunque denominate | UI non inferiore a 60 mq |
Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Rurale
| Insediamenti periurbani e/o rurali (N - V) | |
|---|---|
| Nuclei, borghi e aggregati di impianto storico (Na) * | UI non inferiore a 40 mq |
| Nuclei, borghi e aggregati di recente formazione (Nb) | UI non inferiore a 60 mq |
| Ville e relativi giardini e parchi storici (V) | UI pari alle esistenti legittime |
| Edificato sparso e/o isolato, ricadente indifferentemente in Aree agricole e naturali (E) | |
| Edificato di "impianto storico" * | UI non inferiore a 60 mq |
| Edificato di "recente formazione" | UI non inferiore a 80 mq |
(*) All'interno delle "Zone" identificate dal PO quali "Centri storici" (A1) e "Insediamenti di interesse storico" (A2) è in ogni caso vietato il frazionamento degli edifici classificati di "valore architettonico e monumentale" (M).
3. Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" di cui al successivo Titolo V delle presenti Norme), le dimensioni e il numero delle UI residenziali ammissibili sono puntualmente, ovvero caso per caso, disciplinati nelle relative "schede norma" di cui all'elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato QP.3a "Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma.
4. In deroga a quanto disposto al precedente comma 2, sono comunque fatte salve le dimensioni di U.I. anche inferiori qualora risultino da titoli abilitativi, ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data precedente alla adozione del presente PO, ovvero per le UI facenti parte di fabbricati realizzati in data antecedente al 17.08.1942 all'interno dei centri abitati e al 1.9.1967 all'esterno dei centri abitati.
5. Le dimensioni e il numero delle UI indicate ai precedenti commi 2 e 3 possono inoltre essere derogate nei soli casi in cui il proponente, mediante convenzione, si impegni alla realizzazione di edilizia residenziale sociale e/o convenzionata in alternativa a quella privata (a libero mercato). In tal caso la dimensione minima non potrà comunque essere inferiore a mq. 40 di Superficie utile (Su).
6. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo gli interventi di edilizia residenziale pubblica e/o sociale da realizzarsi mediante intervento di iniziativa pubblica per i quali si applicano le dimensioni minime stabilite dalle norme regionali in materia, nonché gli eventuali interventi da realizzarsi nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, servizi e rete modale" (di cui al Titolo IV delle presenti Norme). Fermo restando l'eventuale definizione di titoli abilitativi da formarsi, presentarsi o approvarsi ai sensi della legislazione vigente, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente articolo i mutamenti di destinazione urbanisticamente rilevante degli immobili eseguibili in assenza di opere ed interventi edilizi.
7. Fatto salvo quanto disposto al presente articolo, in tutti gli altri casi di previsioni ed interventi da realizzarsi in attuazione del PO qualora non espressamente discipanti nelle presenti Norme, la dimensione delle unità immobiliari (UI) residenziali non potrà comunque essere inferiore a mq 80 di Superficie utile (Su).