Art. 15. Monetizzazione degli standard urbanistici, degli interventi e delle misure
1. La "Monetizzazione" consiste nella corresponsione di una somma di denaro, equivalente al valore economico degli "standard urbanistici" e, più in generale, degli spazi pubblici, che l’interessato è tenuto a cedere gratuitamente al comune, nei casi in cui non risulti possibile la realizzazione degli stessi standard e spazi dovuti in applicazione delle presenti norme e per le sole fattispecie di seguito indicate.
2. Per tutte le previsioni e gli interventi definiti nell’ambito della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato", di cui al Titolo II e della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", di cui al Titolo III, nonché negli altri casi puntualmente previsti ed indicati dalle presenti Norme è ammessa la "monetizzazione", alle seguenti condizioni:
- - nell’impossibilità da parte dell’interessato di reperire le aree necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici o altri spazi pubblici da realizzare, comunque preventivamente accertata dall’Amministrazione Comunale;
- - qualora le aree a standard urbanistici proposte in cessione siano preventivamente ritenute dall’Amministrazione Comunale non idonee, per inadeguatezza della localizzazione, per esiguità delle dimensioni e limitata capacità di accogliere gli spazi o le attrezzature, o perché valutate eccessivamente onerose in relazione ai costi di gestione e di manutenzione e comunque tali da non risultare idonee alle finalità di interesse pubblico cui sono preposte.
3. Per tutte le previsioni e gli interventi definiti nell’ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo V, in tutti i casi in cui è prevista la cessione gratuita di spazi pubblici e standard urbanistici, secondo quanto specificatamente disposto nelle schede – norma riferite dal PO alle singole previsioni, fermo restando gli obblighi di realizzazione degli interventi e delle opere, è ammesso, in alternativa alla cessione gratuita, la possibilità del convenzionamento dell’uso pubblico degli stessi spazi pubblici e standard urbanistici, salvo "monetizzazione" del minore valore del diritto reale da ciò derivante per l’Amministrazione Comunale.
4. L’entità e le specifiche fattispecie oggetto della monetizzazione sono definite con apposito Regolamento comunale tenendo conto del valore delle aree e del costo di realizzazione degli interventi.
5. La monetizzazione è, in ogni caso, una facoltà riservata al Comune, che può concederla o meno, dopo aver accertato che l’attuazione delle previsioni e il progetto degli interventi di che trattasi garantiscano effetti positivi per il territorio interessato circostante anche in assenza degli spazi pubblici previsti dal PO.
6. I proventi e gli importi riscossi dal Comune di Calcinaia in esito all’applicazione della "monetizzazione" sono obbligatoriamente destinati all’acquisizione di spazi e aree e/o alla realizzazione di opere pubbliche, attrezzature e servizi destinati al soddisfacimento di previsioni ed interventi concernenti gli standard urbanistici e, a tale scopo, è istituito apposito capitolo nel bilancio comunale.