Art. 14. Attuazione del PO e categorie di intervento
1. Il PO disciplina le "Categorie di intervento", comprendenti le opere e gli interventi edilizi, ovvero le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, con specifico riferimento alle diverse "Zone" di cui all'art. 12 delle presenti Norme, sulla base delle disposizioni normative contenute nella "Disciplina dell'attività edilizia", ovvero nella disciplina degli atti e dei corrispondenti titoli e relative categorie di intervento, di cui al Titolo VI Capo II della LR 65/2014, come eventualmente meglio specificate, anche in rapporto ai parametri e agli indici, nei relativi regolamenti attuativi.
2. La definizione, le caratteristiche e gli eventuali parametri relativi alle diverse "Categorie d'intervento" ed i corrispondenti titoli abilitativi sono dati dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. In particolare sono in linea generale ed in forma non necessariamente esaustiva "Categorie di intervento" oggetto della disciplina di cui al precedente comma 1, cui fanno riferimento le disposizioni normative del PO:
- - Opere ed interventi edilizi
- Ba. Superamento delle barriere architettoniche e adeguamento per le esigenze dei disabili;
- Ma. Manutenzione straordinaria;
- Rs. Restauro e risanamento conservativo;
- Rc. Ristrutturazione edilizia conservativa;
- Ip. Interventi pertinenziali;
- De. Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione;
- Ie. Installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia.
- - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie
- Ne. Nuova edificazione;
- Mp. Installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere;
- Ur. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- In. Infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi;
- Dp. Depositi di merci o materiali ed impianti per attività produttive all'aperto;
- Ru. Ristrutturazione urbanistica;
- Ad. Addizioni volumetriche agli edifici esistenti (ampliamenti);
- Rr. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
- Rp. Ripristino di edifici crollati o demoliti, diversi dalla ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
- Se. Sostituzione edilizia con contestuale incremento di volumetria;
- Pi. Piscine ed impianti sportivi, anche ad uso pertinenziale privato.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, le opere, gli interventi e le installazioni, comunque denominate, considerati "Attività edilizia libera" ai sensi dell'art. 136 della LR 65/2014 e con esclusione dei manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 34, comma 6 bis, della LR 3/1994 (di cui all'art. 25 delle presenti Norme), sono sempre ammesse dal PO nel rispetto delle disposizioni definite per le diverse "Zone" dalle presenti Norme e dalle eventuali ulteriori disposizioni contenute nel REU e - in via transitoria - all'Appendice "A" alle presenti Norme. In particolare sono in linea generale ed in forma non necessariamente esaustiva opere ed interventi considerati "Attività edilizia libera", cui fanno riferimento le disposizioni normative del PO:
- - manutenzione ordinaria;
- - eliminazione di barriere architettoniche;
- - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo;
- - movimenti di terra pertinenti l'attività agricola, agro-silvo-pastorale e impianti idraulico-agrari;
- - installazione di tende e di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione funzionanti;
- - pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta e parcheggio;
- - intercapedini interamente interrate e non accessibili;
- - vasche di raccolta delle acque a fini irrigui;
- - volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;
- - sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero;
- - manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale;
- - opere di rinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o agricola;
- - occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali.
4. La realizzazione delle categorie di intervento concernenti "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale", da parte dell'imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, ai sensi degli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014 è definita e disciplina dal POI all'art. 25 delle presenti Norme.
5. Nei casi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "Sostituzione edilizia", e comunque in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, la consistenza dimensionale degli edifici (o complesso di edifici) è da calcolarsi a parità di "Volume totale o volumetria complessiva" legittima, come definiti dal Regolamento 39R/2018. Nei soli casi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "Sostituzione edilizia" di edifici e manufatti a destinazione funzionale industriale - artigianale e/o commerciale all'ingrosso, con contestuale mutamento di destinazione in altre categorie funzionali la consistenza dimensionale è invece da calcolarsi a parità di "volume virtuale" come definito dallo stesso Regolamento 39R/2018.
6. La categoria di intervento della "Ristrutturazione edilizia conservativa", in tutti i casi in cui sia ammessa dal PO, nelle diverse "Zone", comprende espressamente la realizzazione degli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).
7. Le categorie di intervento della "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva", in tutti i casi in cui sia ammessa dal PO, nelle diverse "Zone" con esclusione delle Zone "A" di cui al DM 1444/68 (come individuate all'art. 12 delle presenti norme) e fermo restando le eventuali specifiche condizioni e limitazioni ivi indicate, è espressamente assimilabile alla categoria di intervento della "Sostituzione edilizia" limitata alla sola demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, senza incremento di volumetria rispetto a quella preesistente, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.