Art. 13. Perimetro del territorio urbanizzato e limite dei centri abitati

1. Il PO riporta con apposita simbologia e caratterizzazione grafica nelle cartografie del quadro propositivo (QP) i riferimenti generali al PSI vigente ed in particolare il "Perimetro del Territorio urbanizzato" e il "Perimetro dei Nuclei rurali", di cui agli art.li 11 e 13 della Disciplina di piano del PSI), nonchè lo schema di riferimento per l’individuazione delle UTOE, di cui all’art. 43 della Disciplina di piano del PSI, indicati ai soli fini delle verifiche di coerenza e conformità delle previsioni del PO allo stesso PSI. Le suddette indicazioni, con valore meramente ricognitivo, tengono conto delle diverse proiezioni geometriche, delle fonti originarie di ripresa aerea, delle caratteristiche tecniche e aerofotogrammetriche, nonché dei differenti ancoraggi topologici conseguenti al passaggio di scala e all’utilizzo di differenti basi cartografiche tra PSI e PO, secondo le elaborazioni cartografiche a tal fine effettuate dallo stesso PO, nel rispetto della disciplina del PSI.

2. Il Perimetro del territorio urbanizzato costituisce il riferimento, non prescrittivo, per la delimitazione dei "Centri abitati" in applicazione del vigente Codice della Strada (di cui al D.Lgs n. 285/1992 e al relativo Regolamento di attuazione di cui al DPR n. 495/1992) da determinare con apposito atto del Comune, soggetto a periodico aggiornamento, anche tenendo conto dello stato e dell’estensione degli insediamenti a seguito dell’attuazione delle previsioni del PO e delle variazioni demografiche e socio-economiche eventualmente intervenute.

3. All’esterno del perimetro del Territorio urbanizzato, il "resede di pertinenza" definito all’art. 5 comma 3 delle presenti Norme, costituisce in ogni caso e ai soli fini della corretta applicazione dele disposizioni di cui all’art. 26 del DPR 495/1992 "Zona edificabile o trasformabile", suscettibile di attuazione diretta.