Art. 7. Regolamento edilizio e altri strumenti regolativi comunali

1. Il Comune di Calcinaia è dotato del "Regolamento Edilizio" Unificato (REU), di cui all’art. 106 della LR 65/2014 e all’art. 4 del DPR n. 380/2001, avente per oggetto "la disciplina delle opere edilizie e le procedure di intervento necessarie per realizzarle, che interessano i territori dei Comuni aderenti facenti parte dell’Unione Valdera", approvato con Deliberazione G.U. n. 11 del 06.02.2015 e con successiva Deliberazione del C.C. n. 25 del 30.04.2015.

2. Le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione recano le disposizioni e le indicazioni di carattere generale per la definizione dei contenuti essenziali del REU e del suo aggiornamento, con specifico riferimento all’Allegato A "Disposizioni contenenti ulteriori normative diversificate in rapporto alle specificità dei singoli Comuni", di cui all’art. 1 comma 3 dello stesso REU.

3. L’Allegato A al REU, secondo le diverse "Zone" individuate dal PO, di cui all’art. 12 delle presenti Norme, definisce specifiche disposizioni regolamentari con riferimento a:

  • - il decoro e la cura degli spazi aperti pertinenziali degli "Iinsediamenti di impianto storico", dei "Nuclei, borghi e aggregatii di impianto storico", delle "Ville e relativi giardini e parchi storici", indipendentemente ricadente nel territorio urbanizzato e del territori rurale;
  • - il decoro e la cura degli spazi aperti pertinenziali delle "Urbanizzazioni recenti prevalentemente residenziali o produttive" del territorio urbanizzato;
  • - il decoro e la cura dei "resedi di pertinenza" e delle "aree agricole di pertinenza" dell’"Edificato sparso e/o isolato" di impianto storico o di recente formazione del territorio rurale.

4. Fermo restando la disciplina e le categorie di intervento ammesse dal PO per le singole "Zone", di cui all’art. 12 delle presenti Norme, l’Allegato A al REU definisce altresì apposite disposizioni normative in riferimento ai caratteri dimensionali, tipologici e funzionali delle "Piscine ed impianti sportivi", degli "Interventi pertinenziali", delle opere, degli interventi e dei manufatti "Privi di rilevanza edilizia" eventualmente realizzabili nei "Lotti urbanistici di riferimento" e nei "Resedi di pertinenza" delle stesse "Zone", nonché le indicazioni per la definizione e realizzazione, dei "Volumi tecnici" in relazione alle diverse categorie funzionali esistenti e/o insediabili (residenziale, artigianale – industriale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, turistico – ricettive). Il REU definisce inoltre ulteriori indicazioni e prescrizioni di dettaglio riferite ai "Centri storici" (A1) che integrano quelle definite dal PO all’Appendice "C" alle presenti Norme.

5. Nelle more di approvazione dell’Allegato A al REU adeguato secondo quanto indicato ai precedenti commi, il PO in riferimento agli interventi di cui al precedente comma 3 definisce all’Appendice "C" delle presenti Norme le disposizioni normative di raccordo che decadono con il provvedimento di approvazione dello stesso REU adeguato al PO.

6. Con apposito atto o regolamento comunale, sono definite altresì le disposizioni normative in materia di contributi concernenti il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (secondo quanto disposto dal Titolo VII, Capo I della LR 65/2014), nonché in materia di "monetizzazione" di standard urbanistici ed altri interventi ed opere di interesse pubblico o generale eventualmente previsti dal PO (secondo quanto disposto all’art. 15 delle presenti Norme).

7. Le previsioni e le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione del PO prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni normative eventualmente difformi e/o contrastanti contenute nel REU e nel relativo Allegato A.