Art. 6. Piani attuativi, progetti unitari convenzionati e altri strumenti di attuazione

1. Le presenti Norme definiscono le previsioni e gli interventi urbanistico-edilizi, riferiti alle diverse "Zone" del PO di cui all’art. 12, specificatamente soggette dallo stesso PO alla preventiva formazione di Piani Attuativi (PA) o Progetti Unitari Convenzionati (PUC), ovvero Permessi di costruire (PdC) convenzionati, Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA).

2. Le procedure, i contenuti e le modalità di formazione e approvazione degli strumenti attuativi (comunque denominati) di cui al precedente comma 1, sono disciplinate ed indicati dal DPR n. 380/2001 e smi (Testo Unico dell’Edilizia - TUED) e più in dettaglio dalla LR 65/2014 e smi.

3. I Piani attuativi (PA) e i Progetti Unitari Convenzionati (PUC), di cui al precedente comma 1, comportanti l’aumento dei carichi urbanistici che richiedano il conseguente potenziamento e/o l’adeguamento delle reti del "Servizio Idrico Integrato" regionale, nell’ambito del procedimento di approvazione e comunque prima della definitiva approvazione, sono inviati all’Autorità Idrica Toscana (AIT) e al soggetto gestore per l’espressione del parere di fattibilità di rispettiva competenza, in relazione alla disponibilità di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue, ai sensi della legislazione e pianificazione settoriale vigente in materia di tutela delle risorse idriche. Resta fermo inoltre quanto ulteriormente disposto all’art. 72 delle presenti Norme.