Art. 5. Definizioni e parametri urbanistici ed edilizi
1. Le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nel PO e nel Regolamento Edilizio Unitario (REU) intercomunale sono quelle contenute nell’apposito Regolamento attuativo elaborato e approvato ai sensi dell’art. 216 della LR 65/2014, di cui alla DPGR n. 39R/2018, come eventualmente estese ed integrate nello stesso REU intercomunale, di cui all’art. 7 delle presenti Norme.
2. Il RE, mediante apposite disposizioni normative, può specificare i casi, le condizioni ed i requisiti mediante i quali le misure dei diversi parametri urbanistici ed edilizi indicati dal PO per le diverse "Zone" (altezza, volume, superficie, ecc.) possono essere derogati, ovvero opportunamente calcolati e/o dimensionati, in ragione delle esigenze di superamento delle condizioni di pericolosità e conseguente fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica.
3. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui ai successivi Titoli II, III e IV delle presenti Norme il PO reca le seguenti definizioni urbanistiche:
- - "Lotto urbanistico di riferimento", corrisponde alla porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell’applicazione delle previsioni del PO. E’ altresì considerata "Lotto urbanistico di riferimento" l’area di sedime dell’edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze purché funzionalmente correlate a titolo permanente all’edifico o complesso edilizio medesimo. Vi trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessori, costruzioni e annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati e omogenei con quelli prevalenti nell’edificio o complesso di edifici.
- - "Resede di pertinenza", corrisponde alla porzione di terreno direttamente e funzionalmente relazionata all’edificio e complesso edilizio esistente che, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, ovvero dalla delimitazione di "Zona" entro cui insiste, risulta appositamente perimetrato con specifica simbologia grafica nelle cartografie del PO denominate "QP.1 Quadro di dettaglio delle previsioni", per tutte le categorie di "Edificato sparso e isolato nel territorio rurale" e per gli "Insediamenti specialistici (funzioni non agricole) in territorio rurale". Al pari del lotto urbanistico vi trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessori, costruzioni e annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati e omogenei con quelli prevalenti nell’edificio o complesso di edifici. Nei soli casi di assenza di perimetrazione cartografica il resede di pertinenza, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, è determinata con criterio geometrico entro un limite massimo ricompreso in un raggio di 30 mt. dall’impronta a terra definita dalle murature portanti esterne dell’edifico o complesso di edifici, con esclusione dei manufatti accessori e/o pertinenziali.
4. Con esclusione degli interventi concernenti i "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale" di cui all’art. 25 delle presenti norme, le previsioni del PO e le categorie di intervento si attuano esclusivamente all’interno del "Lotto urbanistico di riferimento" o del "Resede di pertinenza", come di seguito indicato per le diverse discipline di cui ai Titoli II, III e IV delle presenti Norme:
- a) Nell’ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato" (di cui al successivo Titolo II), gli interventi si attuano esclusivamente all’interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, ricade all’interno di una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) del PO.
- b) Nell’ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al successivo Titolo III), gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (PPE) si attuano, anche in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 77 della LR 65/2014, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, all’interno del "Resede di pertinenza".
- c) Nell’ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", limitatamente alle "Attrezzature pubbliche e di interesse generale" e ai "Servizi, impianti e dotazioni territoriali" (di cui al successivo Titolo IV, Capi I e II) gli interventi si attuano all’interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, coincide con una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) del PO.
- d) Nell’ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", limitatamente alle "Rete e nodi infrastrutturali della mobilità" (di cui al successivo Titolo IV, Capo III), gli interventi si attuano nell’area scoperta direttamente e funzionalmente relazionata alla struttura, impianto o infrastruttura, ovvero ai complementari edifici, manufatti ed opere d’arte. Tale area, indipendentemente dall’attribuzione e rappresentazione catastale, corrisponde alla "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO, assimilabile, in ragione delle specifiche caratteristiche fisiche e morfotipologiche, al "lotto urbanistico di riferimento" o al "resede di pertinenza" come definiti alle precedenti lettere di questo stesso comma.
5. È fatta salva la deroga al limite perimetrale indicato al precedente comma 4, lettera b) nel solo caso in cui la categoria di intervento della "Sostituzione edilizia" (cui all’art. 134 c. 1 let. l) della LR 65/2014 e smi), ovvero della "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (cui all’art. 134 c. 1 let. h) della LR 65/2014 e smi – qualora ammessa dal PO per le singole "Zone" - sia condizione per il superamento di limiti alla trasformazione edilizia conseguenti a disposizioni o prescrizioni di pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica sovraordinate. Tale deroga è concessa dal consiglio comunale sulla base di un progetto, corredato di appositi studi specialistici (idraulici e geomorfologici) di dettaglio che dimostrino il superamento dei suddetti limiti.
6. Ai fini del mutamento di destinazione d’uso degli edifici a destinazione agricola ricadenti in territorio rurale, di cui all’art. 24 delle presenti Norme, si definiscono altresì "Aree agricole di pertinenza" le superfici totali e i corrispondenti terreni o fondi agricolo – forestali, anche diversi e più estesi del "Resede di pertinenza", attribuiti catastalmente ad un edificio o complesso di edifici non più utilizzati a fini agricoli - come risultanti da atto pubblico o atto d’obbligo stipulato ai fini della deruralizzazione dell’edificio o complesso di edifici - per le quali sono obbligatoriamente da realizzare gli interventi di sistemazione ambientale previsti dalla LR 65/2014 e sulle quali gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale.