Art. 2. Contenuti, campo di applicazione, disciplina e validità temporale
1. Il PO si applica all'intero territorio comunale, è direttamente precettivo e conformativo della disciplina della destinazione e dell'uso dei suoli ed è valido, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti, a tempo indeterminato.
2. Il PO, secondo quanto disposto dall'art. 95 della LR 65/2014 e sulla base dell'articolazione in "Zone" (zonizzazione) definita al Titolo I, Capo III delle presenti Norme, si compone di due parti:
- a) la "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti" che individua e definisce:
- - la disciplina del "Territorio rurale", in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n. 63R/2016, di cui al Titolo II delle presenti Norme;
- - la disciplina del "Territorio urbanizzato", comprendente le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e nuclei di impianto storico, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale, nonchè le disposizioni degli altri insediamenti di recente formazione, di cui al Titolo III delle presenti Norme;
La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti si qualifica e si integra con la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", in conformità alle disposizioni di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, di cui al Titolo I, Capo IV delle presenti Norme;
- b) la "Disciplina delle trasformazioni" degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, che individua e definisce:
- - la disciplina delle "Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", esistenti e di progetto, ovvero delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Attrezzature pubbliche e di interesse collettivo, Servizi impianti e altre dotazioni territoriali, Rete e nodi infrastrutturali della mobilità), comprese le aree destinate a standard urbanistici, ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato ed in quello rurale, di cui al Titolo IV delle presenti Norme;
- - la disciplina delle "Nuove previsioni urbanistiche" definite con specifico riferimento alle previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti, le previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole, le previsioni per l'integrazione e il potenziamento dei servizi e dotazioni, di cui al Titolo V delle presenti Norme.
La disciplina delle trasformazioni si qualifica e si integra con la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", in conformità alle disposizioni di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, di cui al Titolo I, Capo IV delle presenti Norme e secondo quanto puntualmente disciplinato nelle singole schede - norma di cui allo specifico elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato QP.3a "Disciplina delle trasformazioni. Schede - Norma".
3. La "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti" è valida a tempo indeterminato. La "Disciplina delle trasformazioni" degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i correlati vincoli preordinati alla espropriazione sono soggetti a decadenza quinquennale secondo quanto disposto all'art. 95 della LR 65/2014.
4. Le previsioni concernenti i "Piani attutivi, progetti unitari e altri strumenti convenzionati non decaduti" recepiti e resi efficaci dal PO, di cui all'art. 66 delle presenti Norme, perdono di efficacia secondo quanto indicato nelle rispettive deliberazioni di approvazione e/o nelle rispettive convenzioni.
5. Alla decadenza delle previsioni di cui comma 2 lettera b) (Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio) si applicano le disposizioni di cui allart. 82 delle presenti Norme (disciplina delle "Aree non pianificate").