Art. 69- Manufatti temporanei ad uso agricolo in assenza di programma aziendale
1. a) manufatti aziendali di durata non superiore a due anni e serre temporanee
Nel territorio rurale è consentita la realizzazione, nel rispetto dell'art. 70 della L.R.T. 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016, del regolamento di attuazione n. 63/R/2016 e compatibilmente alle destinazioni d'uso consentite dalle norme del sistema di appartenenza e delle norme di emanazione comunale, di manufatti temporanei con strutture in materiale leggero, semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie, con una permanenza sul suolo non superiore a due anni, comprese le serre con analoghe caratteristiche, entrambi, previa sottoscrizione di un impegno alla rimozione entro la scadenza del biennio.
Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ufficio comunale competente, dovrà trasmettere alla Procura della Repubblica territorialmente competente la notizia dell'accertamento dell'inottemperanza ed adottare i provvedimenti di ripristino conseguenti.
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme contenute nell'art. 70 della L.R.T. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016. e nel regolamento di attuazione n. 63/R/2016.
Tali opere debbono osservare le specifiche costruttive di seguito indicate:
- a. presuppongono un periodo di utilizzazione non superiore a 2 anni dalla data di installazione;
- b. sono realizzati in legno o in altri materiali leggeri e facilmente smontabili, senza alcuna parte in muratura;
- c. sono semplicemente appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza opere di fondazione, basamenti in muratura;
- d. non alterino in modo permanente i terreni dove sono installati, né tanto meno i caratteri storicizzati del paesaggio;
- e. non comportano modifiche alla morfologia dei terreni, alla rete drenante naturale, alle sistemazioni idraulico agrarie;
- f. sono utilizzabili come rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli, per la vendita diretta dei prodotti aziendali, ovvero per altri usi connessi all'attività e alla conduzione aziendale;
- g. sono privi di dotazioni idonee ad utilizzo, tassativamente vietato, abitativo, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.
- h. per tali manufatti (ad esclusione delle serre) è fissato un limite dimensionale di 80 mq e di 4,50 m di altezza netta di colmo.
L'installazione dei manufatti temporanei per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita previa comunicazione al Comune quale attività di edilizia libera di cui all'art. 136 comma 2 lett. f) della L.R. 65/2014 e s.m.i. in coerenza con le invarianti del P.T.C.P. di Arezzo e con i contenuti del P.I.T. implementazione paesaggistica, nel rispetto delle disposizioni in materia di vincoli e tutela del territorio, fatte salve le competente degli enti ed organismi preposti alla gestione del vincolo.
La comunicazione presentata dall'imprenditore agricolo dovrà avere i contenuti previsti dal regolamento di Attuazione n. 63/R/2016 all'art. 1 comma 4 e 5 oltre:
- - indicazione planimetrica su cartografia catastale, di Piano strutturale, Piano Operativo integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali;
- - indicazione di adeguati sistemi di ancoraggio idonei a garantire, fermo restando le caratteristiche del manufatto, la resistenza del collegamento al suolo.
2. b) manufatti aziendali di durata superiore a due anni e serre
I manufatti di cui al precedente comma possono essere realizzati per periodi superiori a due anni previa presentazione di SCIA, comprendente anche gli elementi previsti dal regolamento di Attuazione n. 63/R/2016 all'art. 2 oltre a:
- - indicazione del periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, in relazione a specifiche e motivate esigenze produttive e/o venatorie;
- - l'indicazione planimetrica su cartografia catastale, Piano Strutturale e di Piano Operativo integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali;
- - per tali manufatti (ad esclusione delle serre) è fissato un limite dimensionale di 80 mq e di 4,50 ml di altezza netta al colmo.
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme contenute nell'art. 70 della L.R. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016. e nel regolamento di attuazione n. 63/R/2016.
3. c) manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo di cui all'art. 70, c. 3, lett. b) della L.R. nº 65/2014
Per tali manufatti, consentiti all'imprenditore agricolo professionale, si applicano le norme contenute nell'art. 70 della L.R. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016. e nel regolamento di attuazione n. 63/R/2016 con le seguenti precisazioni:
- - i manufatti individuati all'art. 3 comma 1 lett. g del regolamento di attuazione n. 63/R/2016 sono ammessi con esclusione di box prefabbricati in cemento e comunque con il limite dimensionale di 60 mq di Superficie Coperta e di 4 ml di altezza netta al colmo.
4. Gli interventi di cui al presente articolo non sono consentiti nelle aree classificate E6 dal presente Piano Operativo e nelle aree coperte da boschi, mentre sono ammessi nelle aree indicate come E5c limitatamente ad aree effettivamente degradate e finalizzati al recupero sostanziale di terrazzamenti o ciglionamenti in stato di precaria conservazione e sempreché si dimostri la non sussistenza di localizzazioni alternative.
5. I manufatti di cui al presente articolo dovranno possedere caratteristiche adeguate al contesto e risultare di minimo impatto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 65.