Art. 64- Interventi sui grandi manufatti dismessi in territorio rurale
1. Recupero degli allevamenti zootecnici dismessi
I manufatti già destinati ad allevamenti zootecnici, od alla trasformazione dei prodotti agricoli, dismessi da almeno tre anni, sono disciplinati dall'art. 3 bis del D.P.R. nº 380/01 e assimilati dal presente Piano alle "Aree Degradate" (AD). Ferma restando l'applicazione della predetta norma, sono consentiti, previa approvazione di specifico Piano attuativo e verifica dell'integrità ambientale del sito, interventi edilizi, coerentemente organizzati, assimilabili alla ristrutturazione edilizia di cui agli artt. 134 comma 1 lett. h) e 135 comma 2 lett. d) della L.R. 65/2014 e s.m.i., che possono comportare anche la realizzazione di un organismo edilizio in tutto e in parte diverso da quello precedente. Il Piano deve prevedere la eliminazione delle superfetazioni degli accessori tecnici dei manufatti precari e di ogni opera incongrua, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune.
Il progetto edilizio di trasformazione degli immobili dovrà prevedere:
- - la verifica delle fonti di approvvigionamento idrico ed energetico, della adeguatezza degli spazi di pertinenza rispetto agli usi previsti nel progetto ed in conformità degli standard urbanistici minimi previsti dalla legge vigente al momento della presentazione della domanda;
- - la generale bonifica dell'area ove insiste il fabbricato e di quella circostante nel rispetto delle norme che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti e gli interventi sul suolo, in conformità alle discipline di settore;
- - il ripristino dell'uso agricolo sulle aree non interessate dai nuovi edifici, con riporto di terreno vegetale;
- - la sistemazione complessiva dell'area con l'inserimento di siepi e alberature con essenze autoctone.
2. Recupero aree produttive e commerciali dismesse
Ferma restando l'applicazione dell'art. 3 bis del D.P.R. nº 380/01 negli immobili dismessi già adibiti allo svolgimento di attività artigianali, produttive e commerciali sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente tendenti al recupero dei manufatti per attività simili, di lavorazione e trasformazione prodotti agricoli e della silvicoltura.
I manufatti precari, baracche, tettoie, impianti tecnologici esterni, se demoliti, non potranno essere ricostruiti.
L'imprenditore agricolo può avvalersi delle facoltà previste dall'art. 75 della L.R.T. nº 65/2014, così come modificata dalla Legge Regionale 43/2016, in applicazione del regolamento di attuazione nº 63/R/2016.