Art. 60- Articolazione del territorio rurale
1. Il Piano Operativo in conformità a quanto specificato dall'art. 64 "Il territorio rurale" Titolo IV Capo III della L.R.T 65 /2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016 individua l'ambito del territorio rurale corrispondente alle zone E così come riportate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione".
2. All'interno del territorio rurale, così come definito al precedente comma 1, coerentemente a quanto stabilito dal Piano Strutturale, individua quali aree di elevato pregio ai fini della produzione agricola corrispondenti ai sottosistemi V1: Riserva di naturalità, V2: aree di transizione pedecollinari e V4: l'altopiano coltivato, così come riportate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione".
3. La realizzazione di nuove costruzioni rurali, quando sia indispensabile alla conduzione del fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, è consentita con le prescrizioni e condizioni di cui al presente articolo.
4. Le superfici fondiarie minime cui deve essere fatto riferimento per la possibilità di realizzare nuove costruzioni rurali, sono quelle del P.T.C.P.
5. Tutte le zone E possono concorrere alla determinazione delle superfici minime ai fini della formazione dei P.A.P.M.A.A.
6. Per le zone E1, aree a trasformazione limitata di quarto livello del Piano Strutturale, è consentita la costruzione di nuovi edifici rurali con le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e secondo le indicazioni di cui al Titolo X; nel caso delle zone indicate come E1a, che corrispondono alle aree di elevata pericolosità geologica o idraulica, cioè a rischio di instabilità oppure di allagamento, tutti gli interventi di trasformazione sono subordinati alla verifica della compatibilità con il livello di rischio idraulico o geologico ed ai condizionamenti da ciò derivanti.
7. Per le zone E2, aree a trasformazione limitata di terzo livello del Piano Strutturale, è consentita la costruzione di nuovi edifici rurali con le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e secondo le indicazioni di cui al Titolo X; nell'intero ambito delle zone E2, allo scopo di garantire la tutela degli elementi di rilievo paesaggistico, le trasformazioni morfologiche delle pertinenze e degli spazi aperti, anche degli edifici esistenti, non dovranno alterare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario.
8. Per le zone E3, aree a trasformazione limitata di secondo livello del Piano Strutturale, è consentita la costruzione di nuovi edifici rurali con le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e nel rispetto delle seguenti disposizioni specifiche:
- - nelle zone indicate come E3a non sono ammesse alterazioni degli specifici caratteri geologici dei luoghi;
- - nelle zone indicate come E3b i nuovi edifici rurali dovranno essere realizzati in condizione di alto morfologico ed in franco da esondazione;
- - nell'intero ambito delle zone E3, allo scopo di garantire la tutela degli elementi di rilievo paesaggistico, le trasformazioni morfologiche delle pertinenze e degli spazi aperti, anche degli edifici esistenti, non dovranno alterare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e la conformazione geomorfologica del suolo.
Nelle zone E3 è consentita la realizzazione di campi da golf per pratica di modeste dimensioni previa dimostrazione della sostenibilità dell'intervento, in particolare per quanto attiene le esigenze idriche per il mantenimento dei prati da gioco; dovranno inoltre essere tutelati gli elementi della tessitura agraria (sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità campestre, vegetazione non colturale) e si dovranno evitare rimodellamenti del suolo che possano ridurre la capacità di invaso della rete scolante e l'eliminazione delle piantate lungo la viabilità campestre e al bordo dei campi.
9. Per le zone E4, aree a trasformazione limitata di primo livello del Piano Strutturale, la costruzione di nuovi edifici rurali, ferme restando le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e le indicazioni di cui al Titolo X e, è limitata ai seguenti contesti ed alle seguenti disposizioni:
- a. nelle zone indicate come E4a è ammessa la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, secondo criteri, caratteri tipologici e materiali definiti agli artt. 65 e 66;
- b. nelle zone indicate come E4a ed E4b è ammessa la realizzazione di nuovi annessi rurali esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, secondo criteri, caratteri tipologici e materiali definiti agli artt. 65 e 67; nelle zone indicate come E4b ciò è comunque consentito solo qualora se ne dimostri l'indispensabilità per la funzionalità dell'azienda agricola e la non disponibilità di localizzazioni alternative;
- c. nelle zone indicate come E4c, per le aziende con superfici superiori a 1,5 ettari è consentita la realizzazione di piccoli annessi con funzione di ricovero attrezzi aventi le caratteristiche di cui all'art. 70;
- d. nelle zone E4 è consentita la costruzione di annessi e manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole di cui all'art. 70.
10. Per le zone E5, aree della conservazione del Piano Strutturale, non è ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mentre la costruzione di nuovi annessi rurali, ferme restando le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti e le indicazioni di cui all'art. 65 e 67, è limitata ai seguenti contesti ed alle seguenti disposizioni:
- a. nelle zone indicate come E5 e E5a la realizzazione di nuovi annessi rurali è ammessa qualora se ne dimostri l'indispensabilità per la funzionalità dell'azienda agricola e la non disponibilità di localizzazioni alternative ed esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, secondo criteri, caratteri tipologici e materiali definiti agli artt. 65 e 67;
- b. nelle zone indicate come E5b la realizzazione di nuovi annessi rurali è ammessa solo nei casi in cui la villa o l'edificio specialistico svolga anche la funzione di fattoria; tali interventi, dovranno conformarsi a quanto stabilito dall'art. 65 e 67.
- c. nelle zone indicate come E5c interventi per la realizzazione di nuovi annessi rurali dovranno essere limitati ad aree effettivamente degradate e finalizzati al recupero sostanziale di terrazzamenti o ciglionamenti in stato di precaria conservazione e sempreché si dimostri la non sussistenza di localizzazioni alternative disponibili; tali interventi, dovranno conformarsi a quanto stabilito dall'art. 67.
- d. nell'intero ambito delle zone E5, allo scopo di garantire la tutela degli elementi di rilievo paesaggistico, non sono consentite consistenti trasformazioni morfologiche delle pertinenze e degli spazi aperti quali sostanziali alterazioni dell'andamento orografico del suolo, anche per la realizzazione di nuove attrezzature o nuove strade.
11. Per le zone indicate come E6, che individuano gli ambiti delle schede normative del Titolo XI riferite all'edilizia rurale di pregio, agli edifici specialistici ed alle ville, ai nuclei ed agli aggregati nonché per le aree non urbanizzate marginali ai centri abitati non è consentita la costruzione di nuovi edifici rurali. Sono fatti salvi i casi in cui l'azienda agricola dimostri l'effettiva necessità di realizzare nuovi annessi rurali. In questo caso il richiedente dovrà dimostrare l'impossibilità di una diversa collocazione della nuova costruzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali dei luoghi. Il nuovo annesso dovrà essere subordinato all'approvazione del P.A.P.M.A.A.
Nel caso in cui l'annesso ricada nelle Aree di Conservazione del Piano Strutturale la superficie coperta massima sarà di 40 mq.
In ogni caso gli annessi dovranno rispettare le prescrizioni previste dagli art. 65 e 67 delle presenti norme.
12. I nuovi annessi rurali, realizzati in aree caratterizzate dalla presenza di terrazzamenti o ciglionamenti, non potranno avere Sc superiore a 40 mq e altezza massima superiore a 2,5 m.
13. Nelle aree di cui all'art. 142 lettera m) del D.Lgs. 42/2004, di cui alla tavola "Carta dei vincoli di cui all'art. 136 e 142 lettera m del D.Lgs. 42/2004", si rimanda agli obiettivi per la tutela e la valorizzazione e alla disciplina d'uso dell'allegato H del PIT/PPR.