Art. 57- Sottosistema V4: l'altopiano coltivato
1. Trattasi di aree agricole diversamente caratterizzate, prevalentemente pianeggianti, comprese tra i principali centri urbani e i territori non antropizzati, a cui è demandata la funzione di proteggere l'unicità e la specificità della relazione dei centri con la campagna circostante; si presentano diversamente connotate nei diversi aspetti: dagli assetti agricoli tradizionali, ai livelli di produttività e al ruolo che svolgono nel contesto del sistema ambientale che, diversamente interrelati, debbono coniugare la permanenza dei caratteri storico-ambientali con le necessità di interventi di riordino e riqualificazione agraria.
2. Fanno parte del Sottosistema V4 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:
- - a. fondovalle stretti, per i quali è prescritto il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica e della rete scolante, della viabilità campestre, delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle alberature a filare, a gruppi ed isolate, della vegetazione della ripa;
- - b. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale.
3. Per le parti del Sottosistema V4 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V4c) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.
4. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- - attività agricole e le altre attività alla stessa connesse di cui al precedente articolo 49;
- - spazi scoperti di uso pubblico.
5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":
- - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
- - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
- - Sr - servizi religiosi;
- - residenza;
- - attività turistico ricettive con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
- - attività commerciali, limitatamente ad esercizi di vicinato, bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).
6. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno sere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.
7. Sono da prevedersi interventi finalizzati a favorire il disinquinamento e la salvaguardia del reticolo idrografico e dei suoli agricoli ed il recupero delle aree degradate, incolte e abbandonate, limitando gli attingimenti dalla falda e salvaguardando le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate e la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie.
8. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione sono prescritti:
- - l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
- - la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
- - il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
- - la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
- - la limitazione delle aree impermeabilizzate;
- - la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
- - il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.