Schede di fattibilità

Art. 56- Sottosistema V3: corridoi e connessioni fluviali

1. Il sottosistema corridoi e connessioni fluviali si configura come componente primaria della rete ecologica del territorio di Bucine sia per le caratteristiche degli ecosistemi presenti, sia per le relative connessioni che sono in grado di stabilire e svolgono la funzione indispensabile di mettere in continuità ambientale le diverse parti del territorio libero ed antropizzato (le riserve di naturalità, le aree agricole pedecollinari, le aree agricole, gli spazi verdi urbani).

2. Fanno parte del sottosistema V3 i seguenti tipi e varianti del paesaggio agrario:

  • a. fondovalle molto stretti, per i quali è prescritto il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica e della rete scolante, della viabilità campestre, delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle alberature a filare, a gruppi ed isolate, della vegetazione della ripa;
  • b. fondovalle stretti ma più ampi dei precedenti, per i quali valgono le prescrizioni del punto precedente;
  • c. fondovalle larghi, per i quali è prevista la tutela delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle presenze vegetazionali non colturali (arboree e arbustive), del sistema scolante e della viabilità;
  • d. pianalti, per i quali è prevista la tutela dell'articolazione colturale ed il divieto di ulteriori accorpamenti e di semplificazione della maglia agraria;
  • e. oliveto terrazzato, dove è prevista la riqualificazione delle recinzioni esistenti, dei caratteri architettonici e del corredo della vegetazione arborea.

3. Per le parti del Sottosistema V3 individuate come aree boscate collinari ed altocollinari (V3f) è prescritta la conservazione come risorsa ambientale e territoriale; le attività agricole presenti dovranno comunque garantire la salvaguardia dei boschi.

4. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

  • - attività agricole e le altre attività alla stessa connesse di cui al precedente articolo 49;
  • - spazi scoperti di uso pubblico.

5. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

  • - servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
  • - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
  • - Sr - servizi religiosi;
  • - residenza;
  • - attività turistico ricettive con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
  • - attività commerciali, limitatamente a bar e ristoranti, laboratori artistici e botteghe artigiane (Tc1).

6. Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

7. Sono da prevedersi la rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, la riqualificazione idrogeologica ed il riassetto idraulico, il mantenimento e ripristino ed il potenziamento della vegetazione ripariale, la creazione di percorsi di servizio, naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero e pratiche agricole di tipo biologico ed orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici.

8. Per gli interventi sono prescritti:

  • - il ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - la realizzazione di nuovi tratti di corsi d'acqua dove il tracciato esistente ha perso la funzionalità idraulica;
  • - la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • - il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici;
  • - la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale.
Ultima modifica Mercoledì, 11 Settembre, 2024 - 10:28