Art. 46- Le attività turistico ricettive
1. Le aree ad esclusivo uso turistico ricettivo secondo quanto definito dalla L.R. n. 42 del 23/03/2000 e ss.mm.ii possono essere articolate in strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:
- - Tr1: alberghi (inclusi motel e villaggi albergo) e residenze turistico alberghiere;
- - Tr2: campeggi;
- - Tr3: villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
e in altre strutture ricettive:
- - Tr4: strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (case per ferie, ostelli, rifugi);
- - Tr5: residence.
2. Il rilascio di permessi di costruire e/o autorizzazioni relative ad interventi nel settore turistico ricettivo che prevedano un incremento di posti letto superiore a 50 unità è sempre subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, con la quale il richiedente si impegna ad effettuare operazioni finalizzate al mantenimento dei principali caratteri morfologici e paesaggistici del contesto ed in generale alla non alterazione delle risorse ambientali esistenti.