Art. 43- Le attività industriali e artigianali
1. Sono attività dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi oppure alla riparazione o trasformazione di beni o materiali, anche quando comprendano nella stessa unità spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti nell'azienda.
2. Le aree ad esclusivo uso industriale ed artigianale possono essere articolate in:
- - I: fabbriche, officine e autofficine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio spazi espositivi connessi); magazzini, depositi coperti e scoperti;
- - Ia: impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
- - Ii: impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti non pericolosi (aree per stoccaggio temporaneo di rifiuti inerti da demolizione, di terre e rocce da scavo, rifiuti nocivi o pericolosi, per lavorazione e frantumazione del rifiuto inerte per la realizzazione di inerte riciclato, per stoccaggio di aggregato riciclato e di inerte vergine);
- - Ir: impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti.
3. Per gli impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti non pericolosi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- - altezza massima non superiore a 15 ml per fabbricati ad uso produttivo e magazzini (escluse ciminiere e impianti speciali), non superiore a 7 ml per servizi ed altri edifici;
- - distanza dei fabbricati dai confini non inferiore a 10 ml;
- - le aree dovranno essere opportunamente recintate con rete non inferiore a 1,5 ml;
- - l'emissione di acque, liquami, polveri, fumi, ecc. dovrà avvenire conformemente alle vigenti leggi e regolamenti anti-inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- - l'individuazione di zone per la lavorazione e/o lo stoccaggio di materiali inerti, fero restando il rispetto delle normative sovraordinate, dovrà essere preventivamente concordata con gli uffici comunali competenti.