Schede di fattibilità

Art. 40- Disposizioni generali

1. Le disposizioni relative alle destinazioni d'uso, riportate nel presente titolo si applicano ai singoli luoghi in relazione alla loro appartenenza ai differenti sottosistemi ed ambiti, così come risultano indicati nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" e secondo le indicazioni normative riportate ai successivi Titoli IX, XI, XII, XIII, XIV e XV.

2. Nelle singole parti di territorio (edifici e spazi aperti) per le quali nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" è indicata una sigla riferita ad una specifica destinazione d'uso, questa deve essere intesa come funzione esclusiva. In tali casi non si applicano le disposizioni del relativo sottosistema.

Ultima modifica Mercoledì, 11 Settembre, 2024 - 10:28