Art. 38- Disposizioni generali
1. Il Piano operativo stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici, compresi gli spazi aperti esistenti, in relazione a quanto indicato nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione". Quando l'indicazione del tipo di intervento si riferisce ad una parte del territorio ogni area ivi inclusa è assoggettata a quel tipo di intervento; i diversi tipi di intervento sono articolati in operazioni che possono riferirsi sia agli edifici e complessi (opere interne ed opere esterne), sia agli spazi aperti; essi riguardano qualunque tipo di edificio e di spazio aperto qualunque sia la loro destinazione d'uso.
2. Per gli edifici, complessi e spazi aperti appartenenti al Sistema Insediativo (Sistema della residenza, dei luoghi centrali e della produzione) di cui ai Titoli XII, XIII, XIV, sono consentiti gli interventi definiti agli articoli relativi a ciascun sottosistema ed ambito di appartenenza con l'eccezione dei casi per i quali nelle tavole sia indicato con apposita sigla lo specifico intervento prescritto.
3. Per gli edifici, complessi e spazi aperti non siglati appartenenti al Sistema ambientale valgono le norme generali di cui al Titolo X.
4. Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti, sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria.
5. Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti, sono sempre consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione ad eccezione di quelli per i quali sono prescritti interventi di restauro e risanamento conservativo.
6. Per gli edifici con destinazione a servizi ed attrezzature di uso pubblico, come definite all'art. 48 delle presenti norme, - con l'eccezione dei casi per i quali nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" sia indicato con apposita sigla lo specifico intervento prescritto - sono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni alloggiate e delle attività svolte, compresi quelli di addizione volumetrica non assimilata alla ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia, secondo parametri quantitativi adeguati alla specifica destinazione.
7. La realizzazione di opere pubbliche, attrezzature pubbliche di interesse collettivo comprese eventuali infrastrutture e manufatti di servizio, purché di dimensione limitata e comunque strettamente indispensabile alla funzione da svolgere, se promosse da Enti Pubblici, è ammessa su tutto il territorio comunale fermi restando i vincoli sovraordinati e la verifica del corretto inserimento paesistico ed ambientale.
8. abrogato.
9. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004) le procedure autorizzative di cui all'art. 146 del Codice stesso non sono richieste per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
10. Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:
- - l'impiego diffuso di specie vegetali non autoctone né consolidate rispetto agli spazi aperti in oggetto.
11. La ricostruzione di edifici totalmente o parzialmente demoliti è ammessa - fatte salve norme più restrittive o vincoli sovraordinati - nei limiti previsti dall'art. 134 comma 4 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i.
12. Gli interventi che comportano la utilizzazione del patrimonio edilizio esistente debbono essere realizzati nel rispetto delle norme e delle prescrizioni per le zone sismiche, attualmente contenute nel capo IV Sez. 1 del D.P.R. 380/2001. Al fine di attestare quanto sopra dovrà essere allegato alle domande o alle segnalazioni un atto di asseverazione rilasciato da tecnico abilitato.
13. Nel contesto territoriale del Comune sono ammissibili interventi di rigenerazione urbana nel rispetto e con le procedure di cui agli articoli 125-126-127-128 -129 della L.R. 65/2014 e s.m.i.