Art. 37- Boschi e aree boscate
1. La cartografia del PIT della Toscana individua le formazioni boschive e forestali presenti nel territorio comunale, definendone la consistenza, fermo restando le definizioni e le specificazioni di cui alla L.R. n. 39/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Le formazioni boscate costituiscono elementi di invariante sotto il profilo naturalistico ed ambientale (sistemazioni idraulico-forestali; rete dei sentieri e viabilità fondativa; composizione floristica del soprassuolo) da assoggettare a specifica tutela anche in ragione della funzione di difesa idrogeologica che esse assumono. Per tali aree si individuano i seguenti obiettivi e funzioni compatibili:
- - conservazione, tutela e sfruttamento economico delle risorse boschive nel rispetto di quanto previsto dalla legge forestale della Regione Toscana L.R.T. 39/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento;
- - promozione delle attività selvicolturali con esclusione di quelle che arrecano disturbo alla quiete e alla natura dei luoghi;
- - recupero dei percorsi di antico impianto;
- - recupero dei manufatti di valore architettonico e storico.
2. Le attività di selvicoltura sono soggette alle prescrizioni di polizia forestale ed alle relative procedure autorizzative.
3. Nelle aree coperte da boschi è previsto un vincolo assoluto di inedificabilità. Gli interventi edilizi sono limitati al recupero del patrimonio edilizio esistente.