Art. 36- Elementi arborei isolati e filari; siepi
1. È istituito il divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus pubescens) su tutto il territorio del Comune di Bucine, salvo il nulla osta dell'Autorità competente. La violazione del medesimo è punita, salvo che il fatto non costituisca anche diversa violazione, con la sanzione amministrativa di €500,00 prevista dall'art. 7 bis del D.Lgvo nº267/2000.
2. In caso di abbattimento legittimo di un esemplare della predetta l'integrità del filare deve essere garantita con la sostituzione del medesimo con uno della stessa specie.
3. Sono altresì vietate, sotto la medesima sanzione di cui al comma 1, le potature invasive, "tipo capitozzatura" che comunque stravolgano il normale portamento delle specie, con l'esclusione delle piante (salici, pioppi ed aceri campestri) che tradizionalmente sono coltivati con questa pratica a fini agricoli.
4. È vietata la posa a dimora di siepi diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario caratterizzato da specie arbustive autoctone.