Schede di fattibilità

Art. 30- Arginature

1. Le opere idrauliche e i relativi manufatti, debbono essere mantenuti a cura dei soggetti che ne hanno la disponibilità in perfetta funzionalità. L'amministrazione, avvalendosi dei propri poteri autoritativi, potrà ingiungere la realizzazione degli interventi necessari ed applicare le sanzioni in caso di inottemperanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgvo nº 267/2000.

2. Sulle superfici occupate da opere idrauliche di qualsiasi tipo, è apposto un vincolo di destinazione idraulica, onde consentire l'esecuzione d'ufficio di provvedimenti della pubblica amministrazione.

3. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, anche quelli per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.

4. L'efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di un'efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone.

5. È vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione degli argini; devono essere privilegiati gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

Ultima modifica Mercoledì, 11 Settembre, 2024 - 10:28