Art. 28- Corsi d'acqua e laghi
1. I corsi d'acqua pubblica nel territorio comunale sono individuati nell'allegato B alla D.C.R. Toscana n. 57 del 11/06/2013, recepiti nell'ambito della cartografia del PIT implementazione paesaggistica.
2. Tutti i corsi d'acqua del territorio comunale e i laghetti collinari esistenti sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia.
3. Nelle aree di cui all'art. 142, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, sono da prevedersi la rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, la riqualificazione idrogeologica ed il riassetto idraulico, il mantenimento, il ripristino ed il potenziamento della vegetazione ripariale e pratiche agricole di tipo biologico ed orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici; sono inoltre da favorire la creazione di percorsi naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero ed in generale interventi che assicurino l'incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti per la fruizione collettiva e la valorizzazione delle visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo.
Per gli interventi sono prescritti:
- - il ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- - la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
- - la tutela della vegetazione ripariale ed il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionali e faunistici;
- - il mantenimento della possibilità di divagazione dell'alveo.
Dovranno essere in ogni caso garantiti:
- - l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
- - il mantenimento delle visuali panoramiche connotate da elevato valore estetico-percettivo, da e verso il corso d'acqua.
Nella realizzazione di eventuali interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, dovrà comunque essere garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici.
La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili nel territorio rurale è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili.
Non è ammessa la realizzazione di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere.