Schede di fattibilità

Art. 76- Ambito R1.3: altri insediamenti di antico impianto

1. Corrispondono ad aggregati di dimensione modesta in prevalenza di antico impianto, spesso posti in prossimità degli abitati maggiori, ma che hanno solitamente subito interventi di trasformazione nel tempo tali da alterarne in parte il principio insediativo ed i caratteri tipologici originari.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento ed al recupero del principio insediativo generatore:
Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti", con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 5/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa, che non comporti la modifica dei prospetti principali. Tale tipologia d'intervento è subordinata alla preventiva dimostrazione della non interferenza dell'intervento rispetto ai caratteri di pregio sotto il profilo architettonico e storico-documentale dell'edificio e della cortina edilizia di riferimento.
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato e comunque entro il limite di 60 mq di SE, con creazione al più di una nuova unità abitativa, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - a) mantenimento di allineamenti, profili, linee di gronda degli immobili adiacenti:
    • - b) obbligo di procedere prioritariamente alla demolizione e recupero volumetrico di manufatti incongrui legittimi presenti, alla data di adozione del presente, piano all'interno dei resedi di pertinenza:
    • - c) efficientamento energetico degli edifici.
    • - d) il rapporto di copertura finale non superiore al 50%.

L'addizione volumetrica potrà essere realizzata in soprelevazione, qualora la superficie coperta superi il 50%; il progetto dovrà comunque dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

3. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE da localizzare preferibilmente al piano terra:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente ad esercizi di vicinato (Tc1).
Ultima modifica Mercoledì, 11 Settembre, 2024 - 10:28