Schede di fattibilità

Art. 75- Ambito R1.2: i borghi e gli insediamenti lineari di antico impianto

1. Sono le parti di antico impianto costituite in prevalenza da cortine edilizie allineate lungo le strade principali, spesso poste in continuità con i nuclei antichi, in corrispondenza di luoghi e spazi centrali per gli abitati determinati soprattutto dalla presenza più significativa di attività "attrattive" come negozi o esercizi pubblici (Levane, Bucine, Ambra, Badia Agnano e Badia a Ruoti).

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati comunque fondamentalmente al mantenimento del principio insediativo e delle tipologie. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria anche con frazionamento ed incremento del numero di unità abitative; sono frazionabili unità abitative di SE => 100 mq nel limite di una nuova unità per ogni unità esistente, nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al decreto 5/07/1975;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa, che non comporti la modifica dei prospetti principali.

Tale tipologia d'intervento è subordinata alla preventiva dimostrazione della non interferenza dell'intervento rispetto ai caratteri di pregio sotto il profilo architettonico e storico-documentale dell'edificio e della cortina edilizia di riferimento.
Sono esclusi gli interventi di addizione volumetrica e pertinenziali.
Sono ammessi interventi di eliminazione di tettoie e superfetazioni mediante demolizione senza ricostruzione.
Non è consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate e fuori terra, fermo restando eventuali deroghe stabilite dalla disciplina nazionale.

3. Le seguenti destinazioni d'uso sono consentite per una percentuale complessivamente non superiore al 50% della SE da localizzare preferibilmente al piano terra:

  • - attività direzionali;
  • - attività commerciali, limitatamente a quelle comprese nell'articolazione Tc1.

4. Gli interventi su tali edifici e sulle aree pertinenziali degli stessi occorre siano supportati da adeguata documentazione fotografica, analisi storica e tipologica, valutazione circa l'interferenza degli interventi rispetto agli elementi di valore e tutela individuati, nonché da studio delle essenze vegetazionali di nuovo impianto e delle sistemazioni esterne.

Ultima modifica Mercoledì, 11 Settembre, 2024 - 10:28