Art. 70- Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici "Capanne"
1. Nel territorio rurale è ammessa la realizzazione di annessi necessari allo svolgimento dell'attività agricola amatoriale e al ricovero di animali domestici, anche da parte di soggetti privi della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel rispetto dell'art. 78 della L.R.T. 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016, e del regolamento di attuazione n. 63/R/2016. L'attività edilizia conseguente è soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 135 della L.R.T. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016, e al regolamento di attuazione nº 63/R/2016, nel rispetto delle norme vigenti e con l'obbligo sottoscritto e trascritto, comunque dal proprietario del suolo, di non cederli, a qualunque titolo separatamente dal fondo sul quale insistono, ovvero a rimuoverli con la cessazione dell'attività agricola. L'istanza o la segnalazione sono presentate dal proprietario del fondo o di chi ne ha la legittima disponibilità.
Deve contenere:
- - a. lo schema di atto d'obbligo da sottoscrivere e trascrivere;
- - b. gli elementi previsti dall'art. 12/13 del regolamento di attuazione nº 63/R/2016;
- - c. l'indicazione puntuale delle esigenze produttive;
- - d. l'indicazione delle caratteristiche costruttive e dimensionali dell'annesso o manufatto;
- - e. l'asseverazione della conformità dell'intervento alle disposizioni del presente Piano Operativo Piano strutturale, con i contenuti del P.I.T. implementazione paesaggistica e nel rispetto delle disposizioni in materia di vincoli e tutela del territorio e delle commissioni consultive comunali;
- - f. la dichiarazione sotto forma di atto sostitutivo di notorietà che nel medesimo fondo non esistano, costruzioni stabili o precarie utilizzabili agli stessi scopi di cui al precedente punto c).
2. Gli annessi di cui al presente articolo devono soddisfare i seguenti requisiti:
- - a. sono realizzati completamente in legno senza presupporre alcuna parte in muratura
- - b. non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, artigianale e commerciale ancorché saltuario o temporaneo;
- - c. essere privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio; dovranno avere un solo livello ed un'altezza netta al colmo non superiore a ml. 2,40; analoghi manufatti potranno essere destinati anche al ricovero di equini: in tal caso l'altezza netta al colmo massima consentita è di ml. 3,50.
- - d. non alterino la morfologia dei luoghi, né interferiscano con i caratteri storicizzati del paesaggio e non comportino modifiche alla rete drenante ed alle sistemazioni idraulico agrarie,
- - e. sono utilizzabili come rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli, nonché come ricovero di animali domestici a scopo amatoriale: equini, bovini (max 4 capi), ovini e caprini e cani (max 10) avicunicoli (max 20), suini (max 2). La concentrazione complessiva dei capi non può essere superiore a 20 unità.
3. La superficie dei manufatti agricoli in materiali leggeri è determinata in funzione della superficie agricola utilizzata che risulti in proprietà del richiedente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sulla base dei seguenti parametri:
- - 500 mq ≤ superficie agricola utilizzata < 3.000 mq fino a 15 mq
- - 3.000 mq ≤ superficie agricola utilizzata < 5.000 mq fino a 20 mq
- - 5.000 mq ≤ superficie agricola utilizzata < 10.000 mq fino a 30 mq
- - superficie agricola utilizzata ≥ 10.000 mq fino a 45 mq
4. È altresì ammessa per le squadre di caccia al cinghiale regolarmente costituite operanti nel territorio, la realizzazione di annessi, con dimensione massima di 100 mq, funzionalmente collegati allo svolgimento dell'attività venatoria, destinati a spazi ricreativi di socializzazione, recupero dei capi abbattuti (identificazione dei capi abbattuti, compilazione delle schede di battuta, operazioni di scarico e carico dai veicoli utilizzati per il trasporto) nel rispetto di tutte le norme vigenti.
5. Nelle zone E5c i manufatti di cui al presente articolo dovranno possedere caratteristiche adeguate al contesto e risultare di minimo impatto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 65.
6. Gli annessi e manufatti di cui al presente articolo non sono realizzabili nelle aree individuate come zone E6 dal presente Piano Operativo.
7. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme contenute nella L.R.T. nº 65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016 e nel regolamento di attuazione n. 63/R/2016.