Art. 63- Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola
1. Nel territorio rurale, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniali, sugli edifici con destinazione d'uso non agricola, salvo quanto previsto nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione", sono consentiti tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 79 della L.R.T. nº 65/2014, così come modificato dalla L.R.T. 43/2016 nel rispetto dei parametri dimensionali e con le precisazioni di cui al comma 1 dell'art. 61.
Nel caso di edifici per i quali nelle tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione" sia specificamente previsto l'intervento di ristrutturazione edilizia conservativa (ri-c), la realizzazione degli interventi pertinenziali, così come definiti al comma 6 dell'art. 39 delle presenti norme, è consentita, previa dimostrazione dell'impossibilità di riutilizzo dei manufatti esistenti, per una Superficie Coperta massima comunque non superiore a 30 mq e purché non in aderenza ad edifici principali e senza alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni. L'intervento è consentito previa analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e degli spazi di pertinenza, verificando, tramite simulazioni prospettiche, le possibili alternative e le soluzioni di minore impatto percettivo e alterazione e di maggior coerenza con l'esistente; dovrà, inoltre, essere adeguatamente studiata l'intervisibilità da e verso i valori paesaggistici eventualmente presenti.
2. Sono altresì consentiti gli interventi di cui agli artt. 3 e 4 della L.R.T. nº 5/2010, nel rispetto della disciplina del presente piano.
3. Il cambiamento di destinazione d'uso è consentito e compatibilmente alle destinazioni d'uso consentite dalle norme del sistema di appartenenza, nei seguenti limiti dimensionali:
SE esistente | SE massima di cambio d'uso consentita |
---|---|
< 60 mq | 0 mq |
60 ≤ SE ≤250 | 100% SE esistente |
250 < SE ≤850 | 250 mq SE esistente |
> 850 | 30% SE esistente |
Il cambiamento di destinazione d'uso a residenziale, nell'ambito di interventi di sostituzione edilizia in aggregazione ad insediamenti esistenti, rispetta i limiti e condizioni di cui all'art. 39 delle presenti norme ed è consentito solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata delle opere di urbanizzazione (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto.