Art. 61- Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola
1. Sul patrimonio legittimamente esistente con destinazione d'uso agricola, se non diversamente specificato nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione", sono consentiti gli interventi indicati all'art. 71 della Legge Regionale 65/2014 così come modificata dalla Legge Regionale 43/2016 con le seguenti precisazioni:
- a. interventi pertinenziali: non superiore al 20% della SE legittimamente esistente con un incremento massimo di 30 mq;
- b. addizione volumetrica: non superiore al 20% del volume edificato legittimamente esistente con un incremento massimo di 60 mq;
- c. il frazionamento delle unità abitative esistenti nel rispetto del minimo dimensionale di 60 mq di SE, se compatibile con la tipologia dell'edificio e senza ricorrere al frazionamento o la riduzione delle parti comuni;
- d. l'accorpamento delle unità abitative compatibile con la tipologia dell'edificio esistente;
- e. la sostituzione edilizia, come disciplinata dall'art. 39 delle presenti norme, e salvo diversa previsione delle schede normative. L'intervento di sostituzione edilizia non può comportare il frazionamento del volume sostituito. L'altezza del volume ricostruito non dovrà essere superiore a quella di eventuali manufatti limitrofi esistenti e comunque con un massimo di due piani fuori terra così come definiti dal presente strumento;
- f. logge o porticati potranno essere realizzati su un unico fronte e non potranno avere superficie maggiore del 20% della SE del piano di riferimento.
Nel caso di edifici per i quali nelle tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione" sia specificamente previsto l'intervento di ristrutturazione edilizia conservativa (ri-c), la realizzazione degli interventi pertinenziali, così come definiti al comma 6 dell'art. 39 delle presenti norme, è consentita, previa dimostrazione dell'impossibilità di riutilizzo dei manufatti esistenti, per una Superficie Coperta massima comunque non superiore a 30 mq e purché non in aderenza ad edifici principali e senza alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni. L'intervento è consentito previa analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e degli spazi di pertinenza, verificando, tramite simulazioni prospettiche, le possibili alternative e le soluzioni di minore impatto percettivo e alterazione e di maggior coerenza con l'esistente; dovrà, inoltre, essere adeguatamente studiata l'intervisibilità da e verso i valori paesaggistici eventualmente presenti.
2. Gli imprenditori agricoli professionali insediati stabilmente sul fondo possono realizzare ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 mc e comunque non eccedenti 30 mq di SE senza aumento delle unità abitative e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10% del volume edificato esistente e comunque non oltre i 200 mc.
3. La riconfigurazione volumetrica mediante trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume edificato legittimamente esistente è consentita agli imprenditori agricoli professionali, stabilmente insediati sul fondo, nell'ambito territoriale della stessa azienda proponente, per una SE complessiva non superiore a 200 mq.
I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al comma 2.
4. Gli interventi di cui ai due commi precedenti possono comportare anche l'incremento di una unità residenziale abitativa con SE complessiva massima di mq 110, fermo restando la destinazione agricola.
5. Ove gli interventi di cui ai precedenti commi vengano proposti per lo svolgimento delle attività agrituristiche il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari con il quale egli si impegna a non mutare la destinazione d'uso agricola per 15 anni dalla loro realizzazione.
In collegamento funzionale con lo svolgimento dell'attività agrituristica sono ammessi interventi edilizi complementari per gli scopi di cui all'art. 71 comma 1 lett. e) della L.R.T. n. 65/2014, nonché per il miglioramento della capacità ricettiva delle predette imprese con l'inserimento di impianti tecnologici o altre addizioni in conformità agli artt. 17, 18 e 19 della L.R. n. 30/2003 e s.m.i.