Art. 75. Immobili e aree di notevole interesse

1. Gli immobili e le aree di notevole interesse ricadenti nel territorio comunale di Borgo San Lorenzo sono soggetti alle disposizioni generali di cui alle presenti norme, sono riconosciuti nell'elaborato QC.06.1, QC.06.2 e QC.06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000 e sono:

  • - DM 10/10/1964 - GU 289/1964 - Area panoramica dei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo San Lorenzo (Firenze).
  • - GU 217/1999 - Territorio tipico della vallata del Mugello nei comuni di Borgo San Lorenzo (e Vicchio).
  • - GU 238/1966 - Zona di Luco di Mugello sita nel comune di Borgo San Lorenzo

2. Il P.O. subordina gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica alle seguenti condizioni generali:

  1. a) garantire l'assetto idrogeologico e limitare i rimodellamenti morfologici dei terreni;
  2. b) perseguire la coerenza con i caratteri morfologici del paesaggio (forma, dimensioni, orientamento, allineamento, ecc.);
  3. c) orientare gli interventi di manutenzione e di trasformazione verso la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, storici e identitari dei luoghi e delle relazioni spaziali, gerarchiche, funzionali e percettive con il paesaggio circostante; in particolare garantire il mantenimento e la riconoscibilità delle relazioni gerarchiche tra ville padronali, case coloniche, viabilità storica e campagna;
  4. d) impedire saldature lineari tra sistemi insediativi storicamente distinti, ancorché costituite da muri di recinzione o altre barriere visive, ed evitare la nascita di nuovi insediamenti che possano competere gerarchicamente e visivamente con gli aggregati storici o comprometterne i varchi visuali;
  5. e) mantenere i coni e i bersagli visivi;
  6. f) garantire la qualità insediativa anche attraverso:
    • - forme, dimensioni e orientamenti armonici con i caratteri morfologici del contesto paesaggistico;
    • - articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito, con particolare attenzione per la qualità progettuale degli spazi aperti di fruizione collettiva.

Art. 76. Territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera b) e di cui all'Elaborato 8B art. 7 del PIT/PPR.

2. Il P.O., in coerenza con il P.S.I.M. e alla loro ricognizione di cui all'elaborato QC.06.1, QC.06.2 e QC.06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000, definisce le seguenti azioni in relazione a:

  1. a) trasformazioni urbanistico edilizie:
    • - non sono ammessi interventi di artificializzazione delle sponde o di interruzione della continuità vegetazionale;
    • - in caso di lavori sulle infrastrutture viarie dovrà essere posta attenzione alla stabilità delle sponde e alla salvaguardia delle specie faunistiche e floristiche tipiche di questo ecosistema e dei relativi habitat;
  2. b) eventuali opere di sistemazione delle aree di sponda atti salvi gli interventi di messa in sicurezza idraulica o di captazione:
    • - devono essere realizzate previlegiando gli interventi di ingegneria naturalistica;
    • - è prescritto il ripristino della vegetazione anche con interventi di infoltimento della vegetazione originaria;
  3. c) tutela del contesto botanico autoctono e gli habitat nell'area dello specchio d'acqua:
    • - tutti gli interventi dovranno porre attenzione alla salvaguardia delle specie faunistiche e floristiche tipiche di questo ecosistema e dei relativi habitat.
  4. d) realizzazione di percorsi per la mobilità dolce lungo le rive, nonché la manutenzione, l'adeguamento e il potenziamento di quelli esistenti, nonché delle aree di elevata visibilità in coerenza all'art. 73;
  5. e) installazione di manufatti temporanei per fini agricoli o turistico-sportivi:
    • - non è ammessa la realizzazione dei manufatti di cui agli artt. 54 e 64 delle presenti norme entro una fascia di 50 m dalla sponda del lago.

Art. 77. La tutela dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera c) e di cui all'Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.

2. Il P.O., in coerenza con il P.S.I.M. e alla ricognizione di cui all'elaborato QC.06.1, QC.06.2 e QC.06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, ammette le seguenti azioni in relazione a:

  1. a) interventi di trasformazione dello stato dei luoghi, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti dalle presenti norme, sono ammessi a condizione che:
    1. I. non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
    2. II. non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
    3. III. non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
    4. IV. eventuali rimodellazioni della forma della sponda, favoriscano la generazione di ecosistemi diversificati che aumentano la biodiversità;
    5. V. mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
    6. VI. siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici;
    7. VII. non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.
  2. b) interventi sul patrimonio edilizio di rilevanza storica costituito da mulini, gualchiere e relative opere di captazione, sono ammessi a condizione che:
    1. I. non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario perseguendo le norme di cui alla Parte 2, Titolo 2 delle presenti norme;
    2. II. non compromettano le visuali nelle aree di elevata visibilità di cui all'art. 73;
  3. c) artificializzazione delle rive da contrastare attraverso:
    1. I. interventi di ingegneria naturalistica, la dove ammessi, che favoriscano la riproduzione ed il mantenimento della flora e della fauna tipiche di questi habitat per la rinaturalizzazione delle medesime;
    2. II. ripristino della vegetazione anche con interventi di infoltimento di quella originaria;
  4. d) infrastrutture per la mobilità dolce, in coerenza a quanto normato all'art. 30:
    1. I. sono ammesse a condizione che non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
    2. II. sono ammesse a condizione che il sedime delle infrastrutture identifichino prioritariamente tracciati esistenti anche in disuso o abbandono;
  5. e) infrastrutture carrabili:
    1. I. perseguire la stabilità delle sponde attraverso interventi a basso impatto privilegiando quelli di ingegneria naturalistica;
    2. II. perseguire la salvaguardia delle specie faunistiche e floristiche tipiche di questo ecosistema e dei relativi habitat attraverso:
      • - l'infoltimento della vegetazione esistente utilizzando anche specie planiziarie (es. farnia e rovere);
      • - il rimodellamento della forma delle sponde attraverso la generazione di ecosistemi diversificati che aumentano la biodiversità;
  6. f) impianti di produzione di energia idroelettrica:
    1. I. privilegiare siti prossimi ad impianti/strutture già esistenti per la distribuzione di energia elettrica nella rete;
    2. II. privilegiare siti prossimi alla rete viabilistica già esistente al fine di evitare la realizzazione di nuova viabilità carrabile in territorio rurale;
    3. III. progettare impianti individuando in specifico elaborato progettuale le dovute opere di mitigazione a verde là dove necessarie, specificando le specie igrofile o planiziarie da utilizzare;
  7. g) realizzare le nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, ammesse a condizione che gli interventi:
    1. I. non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi;
    2. II. non alterino l'accessibilità e la fruibilità delle rive;
    3. III. prevedano il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità, o il recupero delle componenti utilizzate.

3. Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

  1. a) edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
  2. b) depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
  3. c) discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All. B parte IV del D.Lgs.. 152/06).

4. Sono ammessi alle condizioni di cui al comma 2:

  1. a) gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
  2. b) impianti per la produzione di energia;
  3. c) gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato nelle presenti norme.

5. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche in coerenza a quanto normato all'art. 73.

6. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico ed individuate nell'elaborato DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 - Disciplina paesaggistica e disciplina dei suoli in territorio rurale in scala 1:10.000.

7. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati nell'elaborato DIS01, DIS01.2 e DIS01.3 - Disciplina paesaggistica e disciplina dei suoli in territorio rurale in scala 1:10.000 e il minor impatto visivo possibile.

Art. 78. La tutela dei territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera g) e di cui all'Elaborato 8B art. 12 del PIT/PPR.

2. Il P.O., in coerenza con il PIT/PPR di cui all'elaborato QC.06.1, QC.06.2 e QC.06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idrogeologica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, individua le azioni di cui ai commi 3 e 4. E' onere del proponente, ove necessario, verificare e comprovare la sussistenza o meno del bene secondo le definizioni della l.r. 39/2000 e del regolamento 48R/2003 in applicazione del punto 8.2 dell'elaborato 7B del PIT/PPR.

3. Nelle aree boscate non sono consentiti:

  1. a) interventi di trasformazione e/o artificializzazione che possano ridurre i livelli di qualità ecosistemica e naturalità;
  2. b) interventi che favoriscano la diffusione di specie invasive o esotiche.

4. Nelle aree boscate sono consentiti:

  1. a) interventi mirati a favorire il presidio sul territorio allo scopo di limitare l'abbandono delle superfici agricole e l'avanzata del fronte boscato;
  2. b) interventi di salvaguardia dei soprassuoli allo scopo di ridurre gli effetti di patologie ed incendi;
  3. c) interventi volti a migliorare la gestione selvicolturale attraverso il contenimento e la limitazione della propagazione di specie aliene quali robinia e ailanto;
  4. d) interventi volti a limitare il carico di ungulati;
  5. e) interventi volti a migliorare le connessioni ecologiche;
  6. f) interventi gestionali forestali volti all'aumento della eterogeneità e biodiversità dei soprassuoli forestali;
  7. g) interventi sui manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi.

Art. 79. Zone di interesse archeologico

1. Sono i territori di cui al D.Lgs.. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera m) e di cui all'Elaborato 8B art. 15 del PIT/PPR.Le zone di interesse archeologico sono individuate negli elaborati QC.06.1, QC.06.2, e QC.06.3 - Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000.

2. L'individuazione delle zone di cui al precedente comma potrà essere aggiornata e integrata con autonomo atto consiliare su indicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, senza la necessità di ricorrere all'approvazione di una specifica variante al P.O.

3. Anche in assenza di informazioni su presenze archeologiche note, in caso di "opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni" del D.Lgs. 50/2016, si dovrà attenersi a quanto dettato dalla legislazione in materia di archeologia preventiva (art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e art. 25 del D.Lgs. 50/2016), che prevede la realizzazione di verifiche preventive alla realizzazione di un progetto.

4. In caso di ritrovamenti fortuiti è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. del D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

5. Non sono ammesse le trasformazioni territoriali, comprese quelle urbanistiche ed edilizie, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonchè la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.

6. Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004.