Piano Operativo
Art. 74. Beni di interesse storico artistico
1. I beni culturali sono componenti fondative dell'identità storico-culturale locale e sono vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda (Beni culturali), che sottopone a preventiva autorizzazione, da parte dell'Ente preposto alla tutela, gli interventi edilizi e/o urbanistici che li riguardino ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.
2. I beni culturali sono individuati nell'elaborato QC.06.1, QC.06.2 e QC.06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000. I relativi perimetri assumono, pertanto, carattere puramente indicativo e ricognitivo e sono suscettibili di diversa declinazione in sede di pianificazione attuativa o, in difetto, di pratica edilizia in conseguenza di conoscenze di maggior dettaglio. A tale fine è onere del proponente verificare e comprovare l'eventuale, difforme perimetrazione del vincolo.
3. I beni culturali ope legis, ovvero, i beni immobili che appartengano allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, se opera di autore non vivente e realizzati da oltre 70 anni non sono cartografati e pertanto resta in carico al proponente la verifica di sussistenza dei criteri di cui agli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004. Per tali beni restano ferme le disposizioni della Parte II del D.Lgs. 42/2004. I beni ope legis possono essere sottoposti alla verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004.
4. I beni culturali cartografati rivestono carattere puramente ricognitivo, e pertanto suscettibile di aggiornamento a seguito di ulteriori provvedimenti di vincolo, senza che ciò costituisca variante al presente P.O..
5. In conformità al P.S.I.M., il P.O. ha individuato nell'elaborato QC06.1, QC06.2 e QC06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000 le aree di pertinenza paesaggistica dei beni culturali ai sensi del P.I.T., Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici", art. 4, comma 2, e declinato specifica normativa nell'art. 73 delle presenti norme.
6. In conformità al P.S.I.M., il P.O. ha riconosciuto nell'elaborato QC06.1, QC06.2 e QC06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000 i potenziali Beni culturali di cui al D.Lgs. 42/2004, art.10, comma 4, lett. g), quali "Spazi pubblici di potenziale storico artistico". Si ricorda comunque che, per i tracciati storici, piazze e spazi aperti urbani oltre all'art. 10, c. 4, lett. g) è rilevante anche il combinato disposto dell'art. 10, c.1 e dell'art. 12, c. 1 del D.Lgs. 42/2004.
Art. 74bis Risorse archeologiche
1. Le risorse archeologiche rappresentano il patrimonio archeologico del comprensorio del Mugello, di tali risorse, una parte sono ascrivibili ai beni tutelati di cui alla II e III Parte del D.Lgs. 42/2004, censiti attraverso l'analisi di quanto pubblicato negli elenchi del PIT della regione Toscana (vedi Allegato alla Carta QC.A05). Tali beni sono stati individuati attraverso lo spoglio dei dati di archivio e bibliografici principalmente costituiti da monografie e articoli o ricerche specialistiche con finalità di "Carta archeologica" a carattere di più ampio respiro territoriale. Le evidenze coprono tutti i periodi storici e preistorici. In modo particolare l'archivio si è arricchito con il censimento delle evidenze medievali (IX-XIV secolo) presenti nelle fonti d'archivio edite che hanno permesso un notevole incremento della conoscenza e della profondità storica del territorio.
2. Le risorse archeologiche sono cartografate nell'elaborato del PSIM denominato QC.A05 - Carta delle risorse archeologiche in scala 1:25.000.
3. In tutto il territorio comunale non si esclude l'eventuale fortuito rinvenimento e/o scoperta di natura archeologica rispetto ai quali vige l'obbligo di salvaguardia nei termini di legge. In caso di ritrovamenti fortuiti è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. del D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
4. In assenza di areali opportunamente cartografati nel PSIM, nelle aree di seguito indicate, se interessate dalla presenza delle risorse archeologiche di cui al precedente comma 2, per lavori comportanti movimentazione di terra ed escavazioni connesse a nuova costruzione o consistenti trasformazioni in profondità, è obbligo dare comunicazione di inizio lavori di scavo e movimentazione terra al Settore archeologico della Soprintendenza che può attivare l'effettuazione delle attività di sorveglianza in corso d'opera a carico del richiedente, o, in alternativa, uno o più sopralluoghi ispettivi:
- - all'interno del perimetro del territorio urbanizzato: se ricadenti nei morfotipi TS1 e TS2;
- - all'interno del territorio rurale: se ricadenti nelle aree di pertinenza oggetto di trasformazione.